Che fine ha fatto la riforma per il contrasto dei reati in materia agroalimentare? Dopo anni di gestazione, il lavoro della Commissione Caselli iniziato ancora nel 2015, l’anno dell’Expo, le varie proposte di legge che sono via via seguite, si era arrivati al Ddl 2427, presentato dal governo Conte alle Camere nel marzo del 2020. La riforma è però attualmente ferma in Parlamento. I solleciti e gli appelli, per una sua rapida approvazione, delle associazioni di categoria, dei consumatori e ambientaliste non hanno dato alcun esito. E per il decreto, dopo l’esame delle commissioni competenti, è attesa ancora la calendarizzazione in aula a Montecitorio.
Eppure anche recentemente un’analisi, basata su dati forniti dal Ministero dell’Interno, condotta da due agenzie informative, Adnkronos e Expleo, ha evidenziato come, in quadro di sostanziale diminuzione del numero totale dei reati, almeno di quelli denunciati, ci sia invece una crescita degli illeciti in campo agroalimentare.
Proprio a fronte di questo preoccupante aumento già registrato negli anni scorsi (acuito ulteriormente oggi dalla crisi economica e da una allarmante deregulation a seguito dall’emergenza pandemica), il Consiglio dei ministri aveva predisposto un anno e mezzo fa il disegno di legge di riforma dei reati agroalimentari, l’A.C. 2427 “Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari”, presentato alla Camera dei Deputati il 6 marzo 2020, che potrebbe costituire un serio strumento di contrasto a questi fenomeni criminosi ormai sistemici.
Le origini del Ddl di riforma dei reati agroalimentari
Le basi di questo Ddl erano state poste, in ragione dell’importanza che il settore agroalimentare riveste per il nostro paese, ancora nell’anno di Expo Milano 2015, con la nomina da parte dell’allora ministro della Giustizia Andrea Orlando, della “Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare”. Lo scopo era, evidentemente quello di tutelare la produzione agroalimentare e i valori ad essa correlati come la salute pubblica, la sicurezza alimentare, il made in Italy. La commissione, presieduta dal magistrato Gian Carlo Caselli, elaborò uno schema di disegno di legge che si muoveva lungo tre direttrici: la modifica dei reati agroalimentari, la modifica della disciplina di settore e l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni degli illeciti così come riformulati.
A cinque anni di distanza, e dopo la presentazione di altri testi ispirati al lavoro della Commissione (va citato in particolare il disegno di legge dell’aprile 2018 della senatrice Elena Fattori, M5S oggi Gruppo Misto,“Nuove norme in materia di reati agroalimentari”) e diversi tentativi di riforma senza successo, il testo oggi all’esame del Parlamento è quello compendiato nel DDL A.C. 2427 “Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari” del marzo 2020
Per cercarne di sbloccarne l’approvazione, negli ultimi mesi, un gruppo di associazioni ambientaliste, di categoria e sindacali hanno lanciato un appello congiunto al Parlamento per chiedere di velocizzarne l’iter. Ad oggi tale appello non sembra essere stato raccolto.
Un clima sfavorevole
Certamente i segnali che si sono avuti negli ultimi mesi nel contrasto agli illeciti non sono stati incoraggianti. Nel marzo scorso era stato tentato un blitz per arrivare a depenalizzare molti illeciti alimentari, con l’abrogazione dell’articolo 5 della legge 283/1992, contenuta nel decreto legislativo n. 27 del 2021 di recepimento del regolamento comunitario 2017/625. Sarebbero restati punibili solo sul piano amministrativo trasgressioni significative in materia di conservazione degli alimenti, di somministrazione degli stessi, di adulterazione attraverso additivi chimici. Solo un intervento in extremis e d’urgenza del Governo, basato sull’ovvia constatazione (così hanno scritto gli uffici del ministro Cartabia) che l’abolizione avrebbe lasciato i cittadini privi di tutele importanti per la loro salute ha sventato il colpo di mano. Rimane da capire di chi sia stata la responsabilità di quel pericoloso e inquietante blitz. Nella versione del decreto legislativo n.27 del 2 febbraio inviata al Parlamento, infatti, l’abrogazione dell’articolo 5 della legge 283/1992 non era prevista. Disposizione comparsa invece nella versione definitiva del decreto legislativo, pubblicata in Gazzetta ufficiale l’11 marzo scorso.
Le novità delle riforma
Dal Ddl 2427 emerge l’intenzione di garantire il massimo grado di tutela attraverso l’inclusione dei reati agroalimentari nel catalogo dei reati presupposto 231 e la conseguente responsabilizzazione delle imprese quali principali attrici del settore.
La riforma introduce due nuovi articoli al D.Lgs. 231/01, contenenti in parte nuove fattispecie incriminatrici e in parte delitti già esistenti ma riformulati.
L’art. 25-bis.2, “Frodi nel commercio di prodotti alimentari” ora annovera come reati presupposto i delitti di cui agli art. 517-sexies c.p. (Frode nel commercio di alimenti, fino a 300 quote), 517-septies c.p. (“Commercio di alimenti con segni mendaci” fino a 300 quote), 517-quater c.p. (“Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” da 100 a 400 quote), art. 517-quater.1 c.p. (“Agropirateria, da 200 a 800 quote oltre alle sanzioni interdittive).
L’art. 25-bis.3 “Delitti contro la salute pubblica”, ricomprende invece il riformulato art. 439 c.p. (“Avvelenamento di acque o di alimenti” con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività da 1 a 2 anni), l’art. 440 c.p. “Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali” con sanzione pecuniaria da 500 a 800 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività da 1 a 2 anni, l’art. 440-bis c.p. (“Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi” con sanzione pecuniaria da 300 a 600 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività da 6 mesi a 1 anno , l’art. 440-ter c.p. (“Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi” e l’art. 440-quater c.p. (“Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose”, con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a 6 mesi), art. 440-quater c.p. (“Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose”, con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a 6 mesi), il nuovo delitto ex art. 445-bis c.p. (“Disastro Sanitario” con sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività da 1 a 2 anni) e infine le ipotesi colpose di cui all’art. 452 c.p. con sanzione pecuniaria fino a 300 quote oltre all’interdizione dall’esercizio dell’attività fino a 6 mesi
Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari: il dossier del Servizio Studi del Senato
L’ambito di intervento, come emerge dalle Linee Guida, si esplica essenzialmente su un duplice versante, ‘da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela di beni giuridici di riferimento, che richiedono l’anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione anticipata e preventiva; dall’altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle persone giuridiche che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminologico, così da aprire la strada a risposte effettive e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività’.
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Conclusioni. Salute pubblica e agropirateria
Il Ddl 2427 si muove quindi nel solco tracciato dalla “Commissione Caselli” ponendosi cioè un doppio obiettivo nella tutela degli interessi in materia alimentare. Da un lato, quindi, la salvaguardia della salute pubblica, con attenzione alla tracciabilità delle materie prime e del prodotto, e alle violazioni igienico sanitarie.
Dall’altro, il contrasto delle frodi in commercio, dall’agropirateria all’Italian sounding, con lo scopo di adeguare la disciplina punitiva verso condotte illecite svolte in forma stabile e organizzata nell’ambito delle attività d’impresa.
Si tratta di due interessi che, pur intrecciandosi spesso nel costituire un unico illecito che presenta aspetti sia di sicurezza alimentare che di violazione di regole di mercato, sono in realtà diversificati. La scelta del legislatore, che, in uno sforzo di completezza e sintesi, ha elaborato un unico testo ha invero suscitato qualche perplessità. Sarà ora il Parlamento, nell’esame del Ddl, quando finalmente ne verrà ripreso l’iter, a introdurre eventuali modifiche e integrazioni.
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(A cura della redazione del Sivemp Veneto – riproduzione ammessa solo citando la fonte)