Il Sole 24 Ore. Entro mercoledì 30 giugno, organismi di valutazione, organismi di vigilanza, organi di controllo o rappresentante legale di una serie di enti devono effettuare l’attestazione, con contestuale invio all’Anac, dello stato pubblicazione di una serie di dati che interessano l’ente vigilato/amministrato (si vedano le schede a lato).
Sono interessati all’adempimento tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico (con esclusione delle società quotate), le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati citati dal comma 3 dell’articolo 2-bis del Dlgs 33/2013 (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500mila, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici)
Le attestazioni di avvenuta esecuzione degli obblighi di pubblicazione competono all’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) o agli organismi analoghi (per esempio, il responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza – Rpct). Se la figura non è prevista per alcuni soggetti interessati (è il caso, ad esempio, degli enti di diritto privato in base al comma 3, articolo 2 bis, Dlgs 33/2013 di cui si è detto in precedenza) l’attestazione può essere rilasciata dal legale rappresentante o ove previsto, dall’organo di controllo. In queste ipotesi, peraltro, è prassi diffusa che gli oneri vengano assolti dall’Organismo di vigilanza ex Dlgs 231/2001.
Entro il 30 giugno i soggetti interessati devono pubblicare sul proprio sito web istituzionale (sezione “Amministrazione trasparente” – “Controlli e rilievi sull’amministrazione” sotto-sezione “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”) il documento di attestazione, completo della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dandone evidenza in home page.
L’attestazione deve rendere conto dello stato di pubblicazione dei dati di trasparenza al 31 maggio 2021. Sempre entro il 30 giugno deve essere inviata ad Anac la griglia di rilevazione all’indirizzo di posta elettronica attestazioni.oiv@anticorruzione.it
L’Anac vigila sugli obblighi effettuando verifiche, d’ufficio o su segnalazione, sui siti web istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società. Inoltre verifica nei siti web istituzionali di un campione di soggetti obbligati l’avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 giugno, del documento di attestazione, della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. Potrà seguire anche un controllo documentale da parte della Guardia di finanza diretto a riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati. Tale controllo è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.
Il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione costituisce illecito disciplinare. A tal fine l’Anac segnala l’illecito: a) all’amministrazione interessata ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni; b) ai vertici politici delle amministrazioni, agli Oiv e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità. I provvedimenti dell’Anac sono resi pubblici.