Dopo l’addio ai certificati medici su carta avvenuto il 13 settembre 2011, l’ultimo decreto sulla crescita (articolo 7) ha sancito la definitiva armonizzazione della trasmissione delle certificazioni di malattia tra settore pubblico e privato.
La procedura per l’invio online dei certificati di malattia riguarda infatti tutti i lavoratori dipendenti, sia privati, sia pubblici, con esclusione dei dipendenti del settore pubblico disciplinati da propri ordinamenti, come le Forze armate e i Vigili del fuoco. La procedura prevede che il medico invii il certificato di malattia online direttamente all’Inps, anche se il lavoratore è iscritto a un altro ente previdenziale, e che comunichi al lavoratore il numero di protocollo del certificato trasmesso.
Con l’integrazione disposta dal Dl 179/2012 al decreto legislativo 165/2001, il medico (o la struttura sanitaria) invia telematicamente la certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore, se questo ne fa espressa richiesta, fornendo l’indirizzo. Al lavoratore, se previsto, resta l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato.
L’invio online effettuato dal medico soddisfa l’obbligo del lavoratore di recapitare o inviare l’attestazione di malattia al proprio datore di lavoro e il certificato all’Inps. Rimane l’obbligo per il lavoratore di informare il proprio datore di lavoro dell’assenza e dell’indirizzo presso il quale sarà reperibile per gli eventuali controlli medico-fiscali. Con questo sistema, il datore di lavoro non può più richiedere ai propri dipendenti di presentare la copia cartacea dell’attestato di malattia relativo a un certificato inviato online dal medico, ma può prenderne visione esclusivamente tramite i servizi dell’Inps.
Il datore di lavoro del settore privato può comunque chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo del certificato online.
ItaliaOggi – 31 dicembre 2012