Il Consiglio di Stato: in questo modo l’organo non è indipendente dal ministero. Fermi tutti i ricorsi dei sanitari
Luigi Ferrarella. Ripiomba nel caos, per mancanza di indipendenza dal ministero della Salute, l’organo di giustizia disciplinare dei camici bianchi. E se errare è umano ma perseverare è diabolico, ora una sentenza del Consiglio di Stato tira le orecchie al diavoletto governativo reo di paralizzare di nuovo (da capo, come se nel 2016 non ci fosse stata una pronuncia della Corte costituzionale) la «Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie»: cioè l’organo di giurisdizione speciale al quale possono fare appello — contro le sanzioni degli Ordini territoriali dei medici in materia disciplinare e di tenuta degli Albi professionali — 350 mila medici e odontoiatri, 400 mila infermieri, 80 mila farmacisti, 35 mila tecnici di radiologia, 30 mila veterinari, 18 mila ostetrici italiani.
La sinora mai modificata legge del 1946 prevede che la Commissione sia composta da 9 membri: un consigliere di Stato con funzioni di presidente, un membro designato dal Consiglio superiore di Sanità, due dirigenti del ministero della Salute, cinque sanitari liberi professionisti. Ma il mancato riconoscimento (da parte dell’Ordine milanese) della trasponibilità in Italia della laurea in Siria di un dentista libanese, patrocinato dal professor Bruno Nascimbene, nel 2016 aveva indotto la Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità della composizione della Commissione per mancanza di indipendenza e imparzialità: e cioè per il fatto che i due membri designati dal ministero della Salute continuassero, durante lo svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali, a rimanere incardinati come status economico e giuridico presso il ministero, che è controparte del camice bianco da essi giudicato nel processo.
Per rimediare, il 27 dicembre 2016 il governo con un decreto della presidenza del Consiglio aveva ritenuto di poter uscire dall’impasse semplicemente riducendo da 9 a 7 i membri della Commissione, e rinnovandone la composizione con due membri (uno effettivo e uno supplente) nominati non più dal ministero della Salute ma dal Consiglio superiore della Sanità, dotato di autonomia e di cui essi sono membri di diritto.
Il dentista libanese, al pari di un medico di Agrigento assistito dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Guido Corso, aveva allora fatto ricorso al Tar del Lazio, che lo aveva respinto il 13 novembre 2017.
Ma adesso la III sezione del Consiglio di Stato dà loro ragione. Perché? Perché i due membri «sono e restano soggetti al potere disciplinare del ministero della Salute, il che equivale ancora una volta a dire che, dietro lo «schermo» della formale distinta designazione da parte del Consiglio superiore di Sanità quale organo tecnico consultivo del ministero della Salute, una delle parti dei giudizi trattati dalla Commissione è legittimata a verifiche disciplinari sul comportamento di uno dei membri del collegio decidente».
Insomma i difetti di indipendenza lamentati dalla Consulta nel 2016 restano adesso «immutati» nella nomina dei due dirigenti, «illegittima» perché essi continuano a poter essere «revocati o sottoposti ad azione disciplinare da parte del ministero della Salute per eventuali voti o giudizi espressi in seno alla Commissione».
La giustizia disciplinare dei sanitari è dunque di nuovo paralizzata, con grave pregiudizio per chi è sottoposto dagli Ordini territoriali a una sanzione disciplinare che non può impugnare. E in un passaggio incidentale il Consiglio di Stato (presidente l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini, estensore Massimiliano Noccelli) sommessamente suggerisce «in tal senso l’auspicio, pure formulato dagli interpreti più sensibili al tema, che il legislatore intervenga con una disciplina della materia più moderna, più organica e più rispettosa dei principi costituzionali ed europei quanto alle garanzie di imparzialità e indipendenza che presidiano l’organo decisionale di giurisdizione penale».
Il Corriere della Sera – 26 febbraio 2018