La salvaguardia contenuta nelle Finanziaria 2007 a favore delle Casse private dei professionisti non “sana” le delibere assunte negli anni precedenti, che hanno reso più severe le regole per il calcolo della pensione, se non è stato rispettato, in modo puntuale, il principio del pro rata nel calcolo dell’assegno. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza 18742/2013.
La pronuncia riguarda un pensionato, dal marzo 2007, della Cassa ragionieri.
L’ente di previdenza dei ragionieri, nel 2002, ha fissato il calcolo della pensione sulla base dei redditi dichiarati durante l’intera vita lavorativa; in precedenza la quantificazione dell’importo avveniva considerando 15 anni (i migliori) nell’arco degli ultimi 20 di attività. La delibera della Cassa è stata oggetto di un copioso contenzioso.
In generale, le manovre decise dagli enti dei professionisti per migliorare o conservare gli equilibri finanziari sono state messe sotto accusa – in più occasioni – per il fatto di non rispettare il principio del pro rata: le restrizioni sulle pensioni sono state applicate senza preservare quanto acquisito fino al momento della loro entrata in vigore. Le tesi dei pensionati hanno trovato ascolto nei giudici, sia di merito che di legittimità, tanto che il legislatore, con la Finanziaria del 2007 (la legge 296/2006), è venuto incontro alle Casse, mitigando il principio del pro rata stabilito nella legge di riforma delle pensioni, la 335/1995.
Con la finanziaria 2007, infatti, si è da un lato imposto l’obbligo di assicurare la stabilità dell’Ente nell’arco di 30 anni. Dall’altro si è previsto che le Casse possono adottare i provvedimenti necessari per garantire l’equilibrio finanziario «avendo presente il principio del pro rata» rispetto alle anzianità già maturate, «tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni».
Questa formulazione – dice ora la Corte di Cassazione – mitiga il principio del pro rata, a partire dal 1?gennaio 2007.
Nella sentenza 13607/2012 la Cassazione aveva già osservato che «il legislatore del 2006 ha … inteso rendere flessibile il criterio del pro rata ponendolo in bilanciamento con i criteri di gradualità e di equità fra generazioni. In questo modo lo spazio di interveto delle Casse è maggiore e le esigenze di riequilibrio della gestione providenziale potrebbero richiedere un sacrificio maggiore a chi è già assicurato a beneficio dei nuovi assicurati». La disposizione facoltizza la Cassa ad adottare delibere in cui il principio del pro rata venga “temperato” rispetto ai criteri originari di cui alla legge 335/95, tuttavia ciò non può che valere per il futuro, cioè per le delebere della Cassa adottate successivamente all’entrata in vigore della legge, ossia dal 1?gennaio 2007, mentre nella specie si tratta di verificare la legittimità delle precedenti delibere del 2002 e del 2003 sulla base delle quali è stata liquidata la pensione per cui è causa, di talché risulta elemento irrilevante che questa decorra dal marzo 2007. In altri termini, la modifica apportata alla facoltà di decisione della Cassa riguarda le delibere future, ma non può operare retroattivamente.
Ciò che la Cassazione dice di nuovo, con l’ordinanza 18742/2013, è che la flessibilità nell’applicare il pro rata vale per le delibere assunte dal 2007 in poi; la Finanziaria non rende infatti legittime le delibere precedenti se non riconoscono con rigore quanto acquisito fino all’epoca della decisione. «La modifica apportata alla facoltà di decisione delle Cassa riguarda – sostiene la Cassazione – le delibere future, ma non può operare retroattivamente, per rendere legittime delibere anteriori».
Soddisfatta Anna Campilii, avvocato di Parma, che segue moltissime delle cause intentate dai professionisti contro la Cassa previdenziale di appartenenza. Con questa lettura del nuovo articolo 3, comma 12 della legge 335, i provvedimenti di pensionamento, assunti in base alle delibere ante 2007 senza il rispetto del pro rata, rischiano di non superare il vaglio dei giudici. Con un colpo ai conti delle Casse.
Il Sole 24 Ore – 10 agosto 2013