Sono state depositate ieri le motivazioni della sentenza 8770/18, con la quale le Sezioni unite della Cassazione hanno affrontato il contrasto giurisprudenziale sul perimetro della nuova disciplina della responsabilità sanitaria (legge 24/2017) e i correlati profili di diritto intertemporale. Le Sezioni unite affrontano una pluralità di temi nell’intento di offrire un’interpretazione costituzionalmente conforme della nuova legge e di individuare il significato più coerente del dato precettivo, alla luce delle finalità perseguite dal legislatore.
La Corte, pur evidenziando come in ciascuna delle due sentenze alla base del contrasto (Tarabori e Cavazza) siano state formulate osservazioni condivisibili, rimarca la mancanza di una sintesi interpretativa complessiva, capace di delineare l’effettiva portata del nuovo articolo 590-sexies del Codice penale. Si segnala l’attenzione rivolta alle linee guida, le quali, anche a seguito della procedura introdotta dalla nuova disciplina, non perdono la loro intrinseca essenza di condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, enucleate dopo accurata selezione, pur senza pretese di fissità e vincolatività.
La Corte, poi, non condivide l’impostazione delle due sentenze sull’estensione della causa di non punibilità introdotta dal nuovo articolo 590-sexies: l’una commette infatti l’errore di non conservarne alcuno spazio di operatività, offrendone un’interpretazione abrogatrice collidente con l’intento del legislatore di contrastare la «medicina difensiva»; l’altra valorizza la norma in modo assoluto, attribuendole una portata impropriamente lata. Presupposto per l’operatività della causa di non punibilità è il fatto che il sanitario abbia cagionato per colpa da imperizia l’evento lesivo o mortale, pur essendosi attenuto alle linee guida adeguate al caso di specie. Le fasi dell’individuazione, selezione ed esecuzione delle linee guida adeguate sono, infatti, articolate al punto che la mancata realizzazione di un segmento del relativo percorso giustifica ed è compatibile tanto con l’affermazione che le linee guida sono state nel loro complesso osservate, quanto con la contestuale rilevazione di un errore parziale che, nonostante ciò, si sia verificato, con valenza addirittura decisiva rispetto all’evento morte o lesioni colpose.
Per le Sezioni unite la mancata evocazione esplicita della «colpa lieve» da parte del legislatore non impedisce di tenerne conto, posto che l’esenzione da pena per il sanitario rispettoso delle raccomandazioni in tanto si comprende in quanto tale osservanza sia riuscita a eliminare la commissione di errore colpevole non grave, eppure causativo dell’evento.
La Corte affronta anche il tema dell’individuazione della legge più favorevole, enucleando i casi immediatamente apprezzabili: la disciplina previgente (legge 189/2012) risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti negligenti o imprudenti del sanitario, commessi prima della riforma, con colpa lieve, nonché nell’ambito della colpa da imperizia, qualora l’errore determinato da colpa lieve sia caduto sul momento “selettivo” delle linee guida e, cioè, sulla valutazione della loro appropriatezza. Infine, sempre nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente per la legge Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base all’articolo 590-sexies, essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in relazione all’attività del giudice che si trovi a decidere con la nuova legge su fatti verificatesi antecedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio.
Riccardo Borsari – Il Sole 24 Ore – 23 febbraio 2018