La Cassazione censura la «riserva mentale» dell’architetto che, a opera compiuta, fa lievitare la parcella giudicando non più adeguato al lavoro svolto il compenso concordato.
La Corte si schiera nettamente dalla parte del cliente, affermando che «la convenzione intervenuta fra le parti» va rispettata. Anche se il compenso è inferiore ai minimi professionali. Corte di cassazione – Sezione II civile – Sentenza 15628 del 18 settembre 2012
ilsole24ore.com – 20 settembre 2012