La Pubblica amministrazione non può escludere dai premi di produttività i precari, a meno che non ricorrano «elementi specifici e concreti» per motivare questa scelta. Su questo presupposto, la Corte di cassazione (con la sentenza 23487/2015 depositata ieri) ha condannato la Croce Rossa a riconoscere incentivi e arretrati a due dipendenti, e soprattutto ha aperto un interrogativo che dovrà essere affrontato anche in altri enti.
Dopo il nodo delle dinamiche retributive dei precari della scuola, la Suprema corte torna insomma sul problema dell’equiparazione fra le buste paga dei dipendenti a termine e quelle del personale di ruolo. E anche questa volta il parametro che spinge i giudici a bocciare il comportamento della Pubblica amministrazione è nel principio europeo della «non discriminazione», scritto nella direttiva 1999/70/Ce e attuato nel nostro Paese dall’articolo 6 del decreto legislativo 368/2001.
In base a quel principio, in pratica, a prestazioni analoghe deve corrispondere un trattamento uguale dal punto di vista economico, a prescindere dall’inquadramento contrattuale dei singoli interessati.
Il mancato riconoscimento degli incentivi, secondo la difesa della Croce Rossa caduta in giudizio, è dipeso dal fatto che i premi erano legati a «obiettivi fissati su base annuale programmati a misura delle risorse umane in servizio»; in questi obiettivi il personale a termine non sarebbe stato coinvolto «per la temporaneità del suo impiego, dipendente da esigenze di carattere straordinario» determinate dalle convenzioni firmate di volta in volta dalla Croce Rossa.
La Cassazione respinge questa ipotesi anche sulla base del fatto che, come accaduto spesso in molte altre Pubbliche amministrazioni, i contratti a termine al centro del giudizio sono stati «ripetutamente prorogati». In un quadro come questo, non è possibile individuare le «ragioni oggettive» che in base alla disciplina europea giustificherebbero un trattamento diverso riservato ai titolari di contratti a termine, anche perché la durata effettiva di questi rapporti di lavoro finisce per essere «del tutto compatibile» con gli obiettivi annuali.
La vicenda arrivata in Cassazione nasce circa 15 anni fa, e la stessa Aran nei propri pareri degli ultimi anni ha in più di un’occasione messo in guardia le Pa dal rischio di discriminazione. Le scelte di ogni ente dipendono però anche dal fatto che i “premi” riconosciuti ai precari vengono finanziati dagli stessi fondi che alimentano la busta paga di chi è in ruolo.
G.Tr. – Il Sole 24 Ore – 18 agosto 2015