Le comunicazioni processuali fatte per posta elettronica devono essere riscontrate dalla parte destinataria con un atto di avvenuta ricezione, a pena di nullità.
La Corte di cassazione (sentenza 6635/12, depositata il 30 aprile) torna sulle notifiche sostitutive del biglietto di cancelleria, con una decisione che riguarda il periodo tra il 2005 (legge 263, che aggiungeva la possibilità di eseguire le comunicazioni con fax e posta elettronica) e il 2011 (la legge 183 del 12 novembre – “Stabilità” – che obbliga i professionisti a dotarsi di indirizzo dedicato di Pec comunicandolo all’Ordine).
La questione affrontata dalla Seconda civile riguarda un’ordinanza fuori udienza emessa dal Tribunale di Prato nel dicembre del 2007 nell’ambito di una controversia su una compravendita immobiliare; l’atto, stando al ricorso poi accolto, era stato oggetto di trasmissione via posta elettronica tra i difensori, ma senza autorizzazione all’uso della modalità elettronica da parte del destinatario, inviato inoltre a un indirizzo mail non più attivo e, soprattutto, mai arrivato a destinazione e quindi privo di ogni riscontro di ricezione.
Per la Cassazione, in accordo a una lunga serie di precedenti uniformi (dalla sentenza 8002/09 a ritroso fino alla 1690/1982) lo scopo della comunicazione delle ordinanze fuori udienza è di «rendere edotte le parti del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata» e «costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo». La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti è pertanto causa di nullità dell’ordinanza stessa (articolo 156 del codice di procedura) e soprattutto della nullità conseguente degli atti successivi del processo (articolo 159 del cpc), nullità che pertanto travolge anche la sentenza eventualmente pronunciata nel frattempo. In sostanza, secondo la Corte, la mancata comunicazione elettronica nei termini di efficacia richiesti dal codice e dalla giurisprudenza determina un’insanabile violazione del principio del contraddittorio. Un’ulteriore postilla della sentenza riguarda le modalità del riscontro del destinatario: non basta ottenere una qualsiasi risposta, ma questa deve pervenire al mittente in una forma che non sia un “replay” automatico, e la parte nel cui interesse è fatta la comunicazione dovrà anche avere la cura di stampare e conservare la risposta “consapevole” del destinatario.
Nella formulazione originaria dell’articolo 136 del codice di procedura, le comunicazioni andavano eseguite con il biglietto di cancelleria. Il decreto legge 35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge 80/2005, aveva aggiunto la possibilità del telefax o posta elettronica. Con il Dl 138/2011 (convertito nella legge n. 148) questi ultimi diventavano obbligatori nei confronti delle parti, cancellando l’alternativa della notifica con ufficiale giudiziario. La legge di stabilità dello scorso novembre, infine, riordinando la disciplina obbliga il difensore a dotarsi di un indirizzo Pec da comunicare al proprio Ordine, indirizzo da indicare negli atti processuali per le comunicazioni.
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MASSIMA
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell’ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del provvedimento del giudice e della data delle nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex articolo 156 del codice di procedura civile dell’ordinanza e la conseguente nullità ex articolo 159 dello stesso codice, degli atti successivi del processo e della sentenza impugnata – rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili – per violazione del principio del contraddittorio.
Cassazione, Seconda sezione civile, sentenza 6635/12
ilsole24ore.com – 1 maggio 2012