La particolare tenuità del fatto lascia impunito il reato di peculato – commesso dal dipendente di una società partecipata – per l’ uso personale del telefono di servizio. La Cassazione (sentenza 11378) respinge il ricorso del Pubblico ministero contro la scelta del Gup di applicare al dipendente di una società che aveva avuto in concessione dal comune i servizi cimiteriali, l’articolo 131-bis del Codice penale, considerando le chiamate limitate nel tempo e non lunghe. Il Pm chiedeva l’annullamento del verdetto, adottato in violazione proprio di quanto prescritto dall’articolo 131-bis, che taglia fuori dal suo raggio d’azione i reati abituali. Secondo la pubblica accusa, infatti, anche il reato continuato configura un’ipotesi di reato abituale e la causa di esclusione della punibilità non può essere dichiarata in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione. La Suprema corte premette di aderire all’orientamento maggioritario, affermato dall’accusa, sui reati continuati come segnale di una devianza non occasionale, ma nega che sia questa l’ipotesi che si che si configura nella causa esaminata. I giudici, in considerazione della peculiarità del reato contestato, ritengono le condotte addebitate all’imputata, visto «l’unitario contesto spazio- temporale, nel quale si collocano» un’unica azione inscindibile. La Corte ricorda il principio consolidato in base al quale, è considerato peculato d’uso il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, che utilizzi il telefono d’ufficio per scopi personali al di fuori di un ok preventivo e dei casi d’urgenza. Considerato che il peculato d’uso – ricorda il collegio – implica l’immediata restituzione della cosa, la valutazione va fatta sulle singole azioni, salvo che queste possano essere considerate non “separabili” «per l’unitario contesto spazio-temporale». Per i giudici è questo il caso. Il telefono è stato usato per un periodo decisamente ristretto: le singole telefonate rientrano dunque in un’unica condotta, che esclude la continuazione. E anche l’offesa prodotta al bene giuridico protetto è particolarmente lieve. Quindi aveva ragione il Gup.
Patrizia Maciocchi – Il Sole 24 Ore – 14 marzo 2018