Secondo la Suprema Corte (sentenza 5079 del 1 marzo scorso) il dipendente che abbandona il proprio posto di lavoro, prima dello scadere dell’orario, potrà essere punito solo con la sospensione dall’attività lavorativa
?La Cassazione sezione lavoro, con sentenza nr. 5079 del 1 marzo scorso, ha affermato che il dipendente che abbandona il proprio posto di lavoro, prima dello scadere dell’orario lavorativo, non può essere licenziato.
Il caso ha riguardato un dipendente dell’aeroporto di Alghero licenziato perchè, dopo aver alterato il foglio presenze, si era assentato dal lavoro prima del termine turno. Già la corte d’Appello di Sassari annullava il licenziamento. Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.
Secondo gli Ermellini, il licenziamento va revocato poichè, come correttamente affermato dai giudici di merito, “l’impiegato aveva lasciato il posto di lavoro al massimo qualche minuto prima della fine del turno ed aveva comunque svolto tutti i compiti affidatigli per la giornata”. Senza contare, inoltre, che le “nuove procedure per la rilevazione della presenza dei lavoratori” in quell’azienda fossero ancora “in una fase di rodaggio
In tema di licenziamento disciplinare, continuano la Suprema Corte, “la gravità della condotta contestata del lavoratore deve essere valutata in base alla considerazione complessiva sia del suo contenuto obiettivo che della sua portata soggettiva, in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi che hanno determinato il comportamento e all’intensità dell’elemento volitivo.
Quindi, conclude la Corte, seppur tale comportamento integra sicuramente “una sicura mancanza disciplinare da parte del lavoratore”, la stessa non è tale “da meritare la sanzione espulsiva, in assenza di un consapevole intento elusivo del controllo”; per tali motivi, appare giustificata una sanzione di 5 giorni di sospensione.
Lavoroediritti.it – 2/3/2011