Violano il codice deontologico i medici che sottopongono ad interventi pazienti «inoperabili» e afflitti da patologie che lasciano loro solo poco tempo di vita, anche nel caso in cui sia stato proprio il paziente a dare il suo consenso informato all’operazione.
Lo sottolinea oggi la Cassazione confermando la condanna per il reato di omicidio colposo nei confronti di tre medici dell’ospedale San Giovanni di Roma che avevano operato, provocandone la morte, una donna di 43 anni che aveva solo 6 mesi di vita per un tumore al pancreas con metastasi diagnosticate e già diffuse ovunque.
La Suprema Corte, con la sentenza 13746 della IV Sezione penale, specializzata in colpa medica, ha confermato la responsabilità del chirurgo Cristiano Huscher, già finito nelle polemiche per altri interventi “disperati” e i camici bianchi Andrea M. e Carmine N.. I supremi giudici hanno condiviso «il prioritario profilo di colpa» individuato a carico dei sanitari dalla Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 28 maggio 2009, per aver violato oltre alle regole di prudenza, anche le disposizioni «dettate dalla scienza e dalla coscienza» di chi abbraccia la professione medica.
«Nel caso concreto – spiega la Cassazione – date le condizioni indiscusse ed indiscutibili della paziente (affetta da neoplasia pancreatica con diffusione generalizzata, alla quale restavano pochi mesi di vita e come tale da ritenersi inoperabile) non era possibile fondatamente attendersi dall’intervento un beneficio per la salute e/o un miglioramento della qualità della vita». Anche se l’intervento, prosegue la Cassazione, era stato «eseguito in presenza di consenso informato della donna 44enne, madre di due bambine e dunque disposta a tutto pur di ottenere un sia pur breve prolungamento della vita». «I chirurghi pertanto – sottolinea la Cassazione – avevano agito in dispregio al codice deontologico che fa divieto di trattamenti informati a forme di inutile accanimento diagnostico-terapeutico». Il dottor Huscher, infatti, è stato tratto a giudizio non solo per l’omicidio colposo della paziente, provocato dalla lesione della milza durante l’inutile tentativo di asportarle le ovaie, ma anche per aver preso la decisione «di voler effettuare l’intervento chirurgico».
La signora, Gina L., morì all’ospedale San Giovanni di Roma la notte dell’11 dicembre 2001, in conseguenza dell’emorragia letale della quale il primario Huscher non si era nemmeno accorto di aver provocato. Poche ore dopo essere uscita dalla sala operatoria, Gina inizio a stare male e fu necessario addirittura tentare di rianimarla. Nella concitazione della manovra le fratturarono anche lo sterno e due costole. Ad Huscher è stata inflitta la pena ad un anno di reclusione, a Carmine N. quella di dieci mesi e di 8 ad Andrea M.. Il reato però si è prescritto perchè sono passati più di 7 anni e mezzo dal delitto. La Suprema Corte, però, ha confermato la colpevolezza dei tre dottori che dovranno, almeno, provvedere al risarcimento civile dei danni morali inflitti ai familiari della paziente privata anzitempo della pur breve vita che le rimaneva.
«Una sentenza corretta: i medici dovrebbero fare un passo indietro»: ha commentato Lorenzo D’Avack , vicepresidente del Comitato nazionale di Bioetica (Cnb), sottolineando che del resto lo stesso Codice deontologico vieta espressamente l’accanimento terapeutico mentre prevede che il medico possa agire da solo laddove vi sia una possibilità di intervento sanitario o chirurgico ‘ragionevolè e nell’interesse del paziente».
Di sentenza “ragionevole” parla invece il Sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella. «Il problema – afferma – è che comincia ad esserci un’idea dell’autodeterminazione del paziente che può finire per ‘squilibrarè l’alleanza terapeutica medico-paziente, tra l’latro a danno del paziente stesso. Viceversa la sentenza ci dice che il consenso informato del paziente non è tutto e che il medico non può essere solo esecutore della volontà del paziente, ma deve agire valutando in modo autonomo e non limitandosi ad eseguire ciò che il paziente chiede, dal momento che quest’ultimo non dispone di tutti gli strumenti per una valutazione corretta del suo caso clinico».
Più cauta la posizione del presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Amedeo Bianco: «Il richiamo al Codice deontologico è giusto, ma le valutazioni ora spettano all’ordine professionale. E prima di dare un giudizio definitivo bisogna leggere il dispositivo: un eventuale giudizio disciplinare compete all’ordine. E se un atto medico sia utile e proporzionato va rilevato secondo le leggi delle arti mediche e secondo la responsabilità tecnica ed etica del medico: si tratta di equilibri comunque molto delicati, e ogni relazione di cura è un evento unico e irripetibile».
Per il presidente Fiaso, Giovanni Monchiero, infine, la sentenza «può essere occasione per una nuova riflessione sull’etica professionale all’interno delle aziende: non solo condividiamo il principio, contro l’accanimento terapeutico in sala operatoria, anche se al medico spetta la scelta finale secondo scienza e coscienza, ma abbiamo spesso tentato di formare i medici per avere una maggiore sensibilità contro l’accanimento terapeutico, contro inutili sofferenze. La medicina ha fatto moltissimi progressi negli ultimi 100 anni e fino è prevalsa l’idea di tentare tutto il possibile, ora si deve cercare un nuovo equilibrio».
«Commentando la sentenza Il sottosegretario Roccella afferma che il medico non si deve limitare ad eseguire ciò che il paziente chiede, dal momento che non dispone degli strumenti per una valutazione corretta: il Codice deontologico dice esattamente il contrario», ha affermato Massimo Cozza (Fp Cgil medici). «Prima il medico deve proporre le appropriate alternative diagnostico-terapeutiche, fornendo la più idonea informazione anche sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate, e solo dopo deve rispettare la scelta finale del paziente. Il principio dell’alleanza terapeutica non può che basarsi sul consenso o sul dissenso informato, oppure si torna al vecchio paternalismo medico dove il paziente è solo oggetto delle decisioni del medico. Comunque invieremo una copia del codice deontologico al sottosegretario Eugenia Roccella anche in previsione della prossima votazione del Ddl Calabrò sul testamento biologico» ha conlcuso.
8 aprile 2011 – ilsole24ore.com