Il mobbing va riconosciuto anche quando il lavoratore di proprio pugno denunci il superiore ai vertici aziendali e non all’autorità giudiziaria. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 15445/11 (leggi qui il testo). E il dirigente dalla sua non può invocare la diffamazione nei propri confronti quando sia colpevole di condotte vessatorie nei confronti dei propri sottoposti. Si può fare la denuncia anche solo ai vertici aziendali. Quindi – sottolinea la Corte – bene ha fatto l’impiegato a rivolgersi direttamente ai vertici aziendali senza denunciare il fatto direttamente all’autorità giudiziaria. Si tratta di comuni regole di buon senso. Le due lettere inviate dal lavoratore devono rientrare nel diritto di critica.
In caso contrario si sarebbe arrivati a una conclusione quantomeno paradossale. Ossia il lavoratore sarebbe stato penalizzato due volte: una per aver diffamato un proprio superiore e in secondo luogo per essere stato mobbizzato ma di fatto rimasto con le mani legate.
Il cittadino ha pieno dovere di esprimere il proprio diritto di critica
Ricordano, per concludere, i Supremi giudici che il cittadino ha il pieno dovere di esprimere e far valere il proprio diritto di critica in quanto peculiare espressione del diritto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della Costituzione.
Ilsole24ore.com – 15 aprile 2011