Corte di Cassazione, Sentenza 30 gennaio 2014, n.4331. L’articolo 4, comma 2, I. 300/1970, stabilisce: che “Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”. La norma, tuttora vigente pur non trovando più (cfr. Cass. sez.III, 24 settembre 2009 n. 40199) sanzione nell’articolo 38, comma 1, sempre dello Statuto dei lavoratori dopo la soppressione del riferimento all’articolo 4 nel suddetto articolo 38, comma 1, operata dall’articolo 179 d.lgs. 196/2003 (che colma la lacuna con il combinato disposto dei suoi articoli 114 e 171), prevede una condotta criminosa rappresentata dalla installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consenso sindacale (o autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati:Cass. sez.IlI, 17 aprile 2012 n. 22611) o permesso dall’Ispettorato del lavoro.
iusmanagement.wordpress.com – 5 marzo 2014