Ufficiale di riscossione dava consigli ai debitori sull’opposizione all’esecuzione
Pronunciandosi sul ricorso proposto dal dipendente di una società, con mansioni di ufficiale di riscossione preposto alla notifica delle cartelle esattoriali ed all’attività di recupero delle somme iscritte a ruolo, la sentenza n. 10959 del 9 maggio 2013 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha decretato:licenziato per infedeltà all’azienda. Nella fattispecie, il licenziamento si era avverato dietro giusta causa con attinenza ad una sequela di contestazioni disciplinari. Il dipendente, la cui rispettiva richiesta di ricollocazione al lavoro era già stata rigettata in primo grado, ma accolta in secondo dalla Corte territorialmente abile, aveva deciso di proporre il ricorso in Cassazione ritenendosi insoddisfatto in relazione alla liquidazione del danno, ex art. 18 L. 300/1970, depositata a carico della società datrice di lavoro.
I giudici di piazza Cavour, nei confronti dei quali la società datrice di lavoro presentava controricorso, hanno ribaltato la situazione, considerando fondate le censure formulate dalla società nel ricorso incidentale tramite cui si denunciava l’insussistenza motivazionale in relazione alla gravità dei fatti accertati sia in sede penale che in sede civile, con specifico riguardo alla valutazione della condotta tenuta dal dipendente nel corso delle operazioni di riscossione alle quali era addetto. “La Corte d’appello -hanno asserito i giudici di piazza Cavour- nell’esprimere un giudizio di sproporzione della sanzione irrogata rispetto alla condotta contestata ed accertata, ha del tutto omesso, secondo la Suprema Corte, di valutare alcune circostanze di fatto poste in relazione con altre condotte accertate, rivelatrici di un comportamento del dipendente che violava i doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto, così giustificandone la risoluzione”.
“La sentenza ha omesso, in sostanza -hanno proseguito i giudici- di rapportare tra loro i comportamenti impropri tenuti dal dipendente. E, nel caso in esame, poiché la prestazione attiene all’esercizio di una funzione delicata, quale quella dell’ufficiale di riscossione di tributi e si svolge in diretto contatto con i soggetti tenuti all’adempimento di obbligazioni connesse ad un pubblico interesse, al lavoratore è richiesto un comportamento improntato ad una particolare correttezza e trasparenza nell’esecuzione della prestazione”. La Suprema Corte ha pertanto riaffermato il principio secondo cui diventa oggetto di licenziamento per giusta causa il dipendente che rompe il rapporto di fiducia instaurato tra dipendente e datore di lavoro.
Anche questo principio, tuttavia, ammette una deroga che si delinea in maniera altrettanto generale: il giudizio di proporzionalità della sanzione da irrogare in relazione a comportamenti inadempienti non può fondarsi esclusivamente sulla stima di singoli episodi comportamentali, bensì è tenuto a riguardare lacondotta complessiva del lavoratore. La valutazione, per poter essere valida, deve avvenire tramite la considerazione dei comportamenti estranei ed eccedenti rispetto ai compiti attinenti affidati al dipendente (notifica delle cartelle, esecuzione dei pignoramenti ed in generale riscossione dei tributi per conto della banca concessionaria). Sotto questo profilo la sentenza, considerata insufficientemente motivata, è stato decretato debba essere cassata. Nel caso di specie, infatti, il comportamento consistito nei suggerimenti offerti ai debitori esecutati sulle modalità oppositive rispetto all’esecuzione, sostenendo rischi economici per lo più limitati, è stato ritenuto dal giudice di merito un atto negligente, prescindendo tuttavia, sempre da parte dell’organo giudicante, dalla valutazione sulle incidenze che la condotta medesima abbia apportato al vincolo fiduciario creatosi con il datore. Una simile decisione spetta quindi al giudice del rinvio, il quale dovrà provvedere alla definitiva reintegra o al definitivo licenziamento del dipendente
LeggiOggi – 14 maggio 2012