La lettura della decisione dei giudici in udienza è sufficiente a far scattare il licenziamento senza attendere le motivazioni della sentenza. La Corte di cassazione, con la sentenza 167 depositata ieri, ha respinto il ricorso di un lavoratore contro la decisione dell’azienda di far coincidere gli effetti del licenziamento dal momento della lettura in aula del dispositivo con il quale la Corte d’Appello ribaltava il verdetto dei tribunale di prima istanza favorevole al lavoratore.
Appena ricevuta la buona notizia il datore di lavoro, senza attendere il deposito delle motivazioni, aveva fatto prontamente partire una lettera con cui comunicava la sua intenzione di fare cessare «con effetto immediato il rapporto di lavoro». E il dipendente, dal canto suo aveva contestato la missiva, considerandola un nuovo licenziamento, disposto in violazione del diritto a intraprendere le azioni in sua tutela. Ma per la Cassazione non è così. I giudici della sezione lavoro spiegano, infatti, che l’estromissione del lavoratore dall’azienda, disposta in seguito alla riforma della sentenza di primo grado non può essere considerata una seconda espulsione ma è «solo una mera comunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciuta legittimità del procedente licenziamento e quindi della sua riconquistata idoneità a determinare ex nunc il suo effetto». La Cassazione, ricorda che, in seguito alla modifica dell’articolo 336 del codice di procedura civile non è più necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza perché questa possa produrre i suoi effetti espansivi esterni. La lettura sola lettura del dispositivo – «che racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione» – fa dunque decadere l’ordine di reintegrare il lavoratore e rivivere tutti gli effetti del licenziamento dalla sua data iniziale.
ilsole24ore.com – 9 gennaio 2013