Una condotta in cui si ravvisano elementi incompatibili con la permanenza in servizio del lavoratore, discendendo dagli stessi la inevitabile e permanente rottura del vincolo fiduciario
“In tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza.”. E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 7096 del 9 maggio 2012, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello dichiarava legittimo il licenziamento intimatogli per aver richiesto ed in parte ottenuto rimborsi per trasferte non effettuate.
La Suprema Corte, sottolineando che la motivazione del giudice territoriale è congrua e priva di vizi logici, afferma che “la giusta causa di licenziamento è nozione legale ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato.
Nella fattispecie – precisano i giudici di legittimità – la Corte di merito ha rilevato che “la particolarità dei fatti addebitati, riferibili ad un lungo arco temporale, la natura dell’attività lavorativa, la particolare qualifica rivestita dal lavoratore, direttore di filiale, preposto al controllo di dipendenti ivi addetti, l’abusiva condotta di trarre vantaggio patrimoniale dalla posizione di vertice nell’ambito della Filiale, si pongono quali elementi incompatibili con la permanenza in servizio del lavoratore, discendendo dagli stessi la inevitabile e permanente rottura del vincolo fiduciario che per il settore bancario secondo la giurisprudenza assolutamente costante e pacifica, richiede una valutazione più rigorosa rispetto ad altri settori lavorativi.”.
Tratto da: Cassazione: legittimo il licenziamento per aver ottenuto rimborsi per trasferte mai effettuate
(Fonte: StudioCataldi.it) – 13 maggio