La Cassazione, con sentenza nr. 24361 del 1 dicembre 2010 ha affermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al dipendente per scarso rendimento lavorativo.
Il caso ha riguardato un lavoratore, assunto con qualifica di impiegato, addetto al laboratorio nel servizio qualità che, si è visto licenziare senza essere in precedenza, mai incorso in sanzioni disciplinari. Il lavoratore, nell’impugnare il licenziamento, contestava la fondatezza degli addebiti nei suoi confronti, evidenziando come la contestazione disciplinare riguardasse numerosi episodi, risalenti nel tempo che, presi singolarmente, rappresentavano piccole mancanze.
Il tribunale di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento; di diverso orientamento la Corte d’appello che riteneva giusto detto licenziamento. Il lavoratore riccorreva in Cassazione.
Gli Ermellini, precisano che, nell’ambito di un licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della contestazione comporta che “l’imprenditore deve contestare i fatti non appena essi appaiono ragionevolmente sussistenti e, tale immediatezza ha la funzione di assicurare l’effettività del diritto di difesa del lavoratore”.
Inoltre, “il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento, deve considerarsi legittimo poichè risulta provato, sulla base di una valutazione complessiva dell’attività resa dal dipendente, un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal lavoratore in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento”.
In particolare i giudici hanno chiarito che “l’atteggiamento negligente del lavoratore protratto nel tempo e non modificato a seguito dei richiami dei superiori, rende legittimo il licenziamento per scarso rendimento, nonostante la qualità di rendimento e capacità professionale dimostrate in precedenza, anche perché finisce per aggravare i carichi di lavoro dei colleghi”.
lavoroediritti.com
2 dicembre 2010