In tema di compensi spettanti al personale del Ssn, ai fini dell’indennità di esclusività, il servizio può essere svolto anche in base a contratti a termine e ciò non costituisce “soluzione di continuità”. Così la sezione Lavoro della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 7440/2018 depositata ieri.
L’ordinanza della Corte di cassazione civile, sezione Lavoro, n. 7440/2018
La bocciatura della Cassazione
La Corte ha, infatti, smentito il ragionamento del Tribunale che aveva negato la domanda dell’interessato volta al riconoscimento del diritto all’inclusione nel calcolo dell’anzianità di servizio – ai fini dell’indennità di esclusività, dell’indennità di posizione e di ogni altro istituto collegato a tale elemento – dei periodi di lavoro svolti in qualità di dirigente medico del Servizio sanitario nazionale in virtù dei precedenti rapporti a tempo determinato svoltisi prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado poneva l’accento sulla norma del contratto collettivo che prevede il riconoscimento ai fini del calcolo dell’indennità di esclusiva anche dei periodi di lavoro a tempo determinato, ma «senza soluzione di continuità». Ma lo stesso giudice che ha negato il diritto ha definito «brevissime» le interruzioni tra un contratto e l’altro prima dell’assunzione a tempo indeterminato. Ma le ha ritenute sufficienti a escludere un rapporto di lavoro in continuità in quei periodi. Considerando assoluta l’espressione «senza soluzione di continuità» e affermando irrilevante per il dirigente il fatto che nei periodi di intervallo fosse rimasto a disposione dell’amministrazione sanitaria.
L’interpretazione ribaltata
La Cassazione ribalta il ragionamento del giudice di primo grado sulla base di una diversa interpretazione della norma del contratto collettivo. Afferma infatti che – ai fini dell’indennità di esclusiva – la maturazione dell’anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di «un rapporto di lavoro a tempo determinato» , senza soluzione di continuità e anche in aziende ed enti diversi della stessa amministrazione. E la continuità va riconosciuta anche in presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla disciplina nazionale e comunitaria. E in caso di violazioni da parte del datore di lavoro che darebbero diritto al riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato , a maggior ragione , è da escludere che possa configurarsi una “soluzione di continuità” quando tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità.
di Paola Rossi. Il Sole 24 Ore – 27 marzo 2018