Regolari ferie e non assenza ingiustificata: esisteva una prassi secondo la quale non era normalmente richiesto dal capo del personale la visione delle autorizzazioni scritte del Presidente.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7863 del 18 maggio 2012, ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente per assenza ingiustificata per ferie qualora, in presenza di una prassi aziendale in virtù della quale l’autorizzazione veniva sostanzialmente concessa in forma tacita, il dipendente abbia semplicemente comunicato il periodo a mezzo posta elettronica al Presidente ed al Responsabile dell’Ufficio del personale. In particolare la Suprema Corte, confermando la decisione dei giudici di merito, ha osservato come il giudice del gravame, in base ad un processo di corretta valutazione del materiale probatorio acquisito, ha ritenuto che prove di carattere documentale (concessione di ferie in relazione a precedenti richieste inoltrate a mezzo posta elettronica, attraverso modulo predisposto e sottoscritto dal responsabile del personale in assenza di autorizzazione scritta del Presidente) fossero state confermate da prove testimoniali secondo le quali esisteva una prassi secondo la quale non era normalmente richiesto dal capo del personale la visione delle autorizzazioni scritte del Presidente. Il lavoratore, assentandosi durante i giorni che aveva comunicato via mail, aveva dunque, agito sulla base di un legittimo affidamento che le ferie erano state concesse dal Capo dell’Ufficio del Personale, né poteva ravvisarsi – si legge nella sentenza – una insubordinazione avendo il ricorrente agito nella consapevolezza di avere ricevuto in forma tacita l’autorizzazione dal Presidente, il quale nulla aveva opposto nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione e la concessione delle ferie.
Tratto da: Cassazione: illegittimo il licenziamento del dipendente che, secondo prassi aziendale, comunica le ferie semplicemente via e-mail
(Fonte: StudioCataldi.it) – 22 maggio 2012