Il datore di lavoro crea un account falso per monitorare i sottoposti sui social network? Secondo la Corte si può e non è intercettazione. Spiare un dipendente che usa Facebook durante l’orario di lavoro non è reato né intercettazione, anche se si è usato un account falso per indurlo a chiacchierare.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con una sentenza, la numero 10955, nata dall’esame di un caso in Abruzzo: un operaio ha trascurato una lamiera incastrata in una pressa perché stava chattando su Messenger (l’app di Facebook per le conversazioni onilne)
Il caso – L’operaio si allontanava spesso dalla sua postazione per chattare su Messenger, per periodi anche di 15 minuti, mettendo a repentaglio la sicurezza delle macchine e anche dei colleghi. L’azienda era una stamperia, con macchinari ingombranti e difficili da manovrare: un giorno una lamiera incastrata in un rullo ha danneggiatola catena di montaggio. Ma il datore di lavoro è riuscito a provare che l’addetto non stava controllando: era online a attivo su Messenger.
La prova – La chat in corso era infatti con un account femminile falso creato dal proprietario dell’azienda per “adescarlo”. Sembrerebbe una violazione della privacy o una sorta di intercettazione illecita, ma secondo la Corte di Cassazione non è così: l’episodio viene definito “pedinamento informatico”, un atto lecito “se ha come oggetto il controllo sulla perpetuazione di comportamenti illeciti da parte del dipendente”.
Licenziamento per giusta causa – Ad evere ragione dunque il datore di lavoro, secondo i giudici, che hanno confermato la “giusta causa” del licenziamento, il comportamento illecito dell’operaio e quello di chi ha tentato dei “controlli difenisivi”, sebbene “occulti”. Attività dovuta – si legge nella sentenza – se indirizzata a tutelare il patrimonio aziendale, purché “non sia lesiva della dignità e libertà del lavoratore”.
Pedinamento online – Anche la geolocalizzazione del cellulare per vedere dove si trova un dipendente è stata considerata lecita “nella presumibile consapevolezza del lavoratore di poter essere localizzato attraverso il sistema di rilevazione satellitare del suo cellulare”. Non si tratta di intercettazione, materia regolata da una normativa molto stringente, ma di una “investigazione atipica” che può valere come prova davanti a un giudice.
Tgcom – 28 maggio 2015