Può segnare uno spartiacque per molti lavoratori di call center, la sentenza con cui oggi la Suprema Corte ha condannato la Atesia – Almaviva contact (la più grande società del settore in Europa), alla reintegra di una lavoratrice impiegata per ben 6 anni, dal 2001 al 2007, come “autonoma”.
Per gli ermellini, sentenza 4476/2012 (si legga il testo sul sito di Guida al diritto), la natura di lavoro “a contratto” o “a progetto” non poteva essere sostenuta a causa del controllo “particolarmente accentuato ed invasivo” da parte dell’azienda.
Una storia simile a un film
A leggere la sentenza sembra di scorrere le scene di “Tutta la vita davanti”, il fortunato film di Paolo Virzì del 2008 (con Sabrina Ferilli ed Elio Germano), che ha fotografato la vera natura del lavoro svolto in tante aziende di un comparto cresciuto velocemente e altrettanto rapidamente entrato in crisi, dove i controlli sono spesso pressanti e continui.
La lavoratrice perde in primo grado ma vince in appello
La storia è quella di Roberta B a cui il tribunale di Roma, in primo grado, aveva negato il diritto al posto fisso, accogliendo la tesi di “Atesia” circa la natura autonoma del rapporto. Di tutt’altro avviso era stata, invece, la Corte d’Appello che il 15 settembre 2009, ne ha dichiarato la natura subordinata dal 2001 “fino ad oggi”, condannando il call center a riassumere la lavoratrice, nel frattempo licenziata, e a pagarle le retribuzioni non corrisposte.
L’inserimento nell’organizzazione
Secondo la Cassazione che ha confermato la sentenza, era stato sufficientemente provato dalla Corte territoriale che «l’attività si svolgeva all’interno dei locali aziendali e che la lavoratrice doveva coordinarsi con le esigenze organizzative aziendali” e “quindi – la lavoratrice – era pienamente inserita nell’organizzazione della società, utilizzando strumenti e mezzi di quest’ultima senza alcun rischio di’impresa».
Le istruzioni specifiche
Non solo, l’attività era sottoposta «ad istruzioni specifiche, sia nell’ambito di briefing finalizzati a fornire informazioni e specifiche in merito alle prestazioni contrattuali» sia anche «con puntuali ordini di servizio, sia a seguito dell’intervento dell’assistente di sala». Insomma, tra strumenti informatici e controlli da parte dell’assistente di sala si arrivava «ad un controllo particolarmente accentuato ed invasivo, non usuale neppure per la maggior parte dei rapporti subordinati esistenti e quindi inconciliabile con il rapporto autonomo».
L’obbligo di coordinamento
Poi, tornando sulle condizioni di lavoro nella sede romana di Atesia – dove si è accumulato un enorme contenzioso -, la Cassazione ha ricordato che i centralinisti erano obbligati ad «di utilizzare un linguaggio appropriato ai contenuti dell’attività professionale, con padronanza di dialogo, capacità di persuadere e massima cortesia nei confronti dell’utenza» pertanto si trattava di indicazioni che denotavano un «generale obbligo di coordinamento con le esigenze aziendali». Ininfluente, invece è stato giudicato, il fatto che Roberta B. poteva non osservare un preciso orario di lavoro nella “fornitura” delle sue sei ore di prestazione per sei giorni a settimana. Infine, bocciata anche la richiesta di applicare l’articolo 50 della legge 183/2010, in vigore dal novembre 2010, che prevede l’indennizzo in luogo delle reintegra, perché l’applicabilità dello ius superveniens in sede di legittimità non è pertinente alle questioni oggetto del ricorso.
Ilsole24ore.com – 22 marzo 2012