A febbraio il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto ( Tfr) accantonate al 31 dicembre 2013 è pari a 0,320028. L’articolo 2120 del Codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata.
Per determinare il coefficiente di rivalutazione del Tfr, o delle anticipazioni, si parte dall’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati diffuso ogni mese dall’Istat, nel nostro caso quello “senza tabacchi lavorati”. In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell’anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.
L’indice Istat per febbraio è pari a 107,2. A partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2010 (la base precedente era 1995 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2013, su cui si calcola il 75%, è 0,093371. Pertanto il 75% è 0,070028. A febbraio il tasso fisso è pari a 0,250. Sommando quindi il 75% (0,070028) e il tasso fisso (0,250), si ottiene il coefficiente di rivalutazione 0,320028.
In caso di corresponsione di un’anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene effettuata.Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro. Non è soggetta a rivalutazione la quota di trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal dipendente di un’azienda con più di 50 addetti che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dal comma 755 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato dai questi lavoratori a decorrere dal 1? gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.
Dall’1 gennaio 2001 la rivalutazione del Tfr è soggetta a un’imposta sostitutiva pari all’11 per cento. Normalmente l’imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo d’imposta. Il versamento va effettuato a titolo di acconto (calcolandolo in misura pari al 90% della rivalutazione maturata nell’anno precedente) entro il 16 dicembre dell’anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e a titolo di saldo entro il 16 febbraio, sempre con modello F24, con il codice tributo 1713 dell’anno successivo. Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l’imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l’anno.
Il Sole 24 Ore – 14 marzo 2014