In una nuova nota, il Ministero della Salute trasmette agli Enti in indirizzo ed alle parti interessate i seguenti elementi di informazione integrativi rispetto alla circolare n. 37848 del 28/10/2020.
L’imminente fine del periodo di transizione e l’assenza di un accordo di recesso che definisce il funzionamento del confine Comunitario con la Gran Bretagna (GB) secondo regole concordate, ha portato la Commissione Europea e gli Stati Membri a chiedere urgenti chiarimenti ai Servizi Veterinari del Regno Unito in merito ai dettagli applicativi di quanto già annunciato attraverso i Border Operating Model citato nella precedente circolare.
In premessa, appare opportuno precisare che, fino a quando il negoziato Brexit non sarà dichiarato concluso con o senza accordo, ogni misura sanitaria imposta dal Regno Unito (UK) sulle merci destinate alla GB è da considerare come una richiesta unilaterale proveniente da un Paese Terzo con il quale non sussistono accordi definiti in ambito Sanitario e Fitosanitario (SPS). Pertanto, sulla base di tali presupposti restano validi i principi contenuti nelle vigenti Linee guida operative per l’attività di certificazione per l’esportazione di animali e prodotti da parte delle autorità competenti (www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2551).
In particolare si fa riferimento al reperimento dei requisiti sanitari da parte degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) Italiani attraverso contatti diretti con gli importatori e la valutazione da parte dell’autorità competente locale circa la possibilità che detti requisiti possano essere formalmente sottoscritti.
Tuttavia, anche allo scopo di contenere eventuali lungaggini derivanti da istanze di certificazione sanitaria anche laddove queste non fossero strettamente necessarie, si segnalano i seguenti elementi comunicati dai Servizi Veterinari Britannici in merito a termini e condizioni applicabili alle differenti tipologie di prodotto destinate all’ingresso in GB e che si aggiungono a quelli già contenuti nel Border Operating Model di cui alla precedente nota e che restano confermati.
- Tutti i modelli di certificazione sanitaria richiesti per l’esportazione dall’UE verso GB sono reperibili al seguente link: www.gov.uk/government/collections/health-certificatesfor-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain
- La certificazione sanitaria è richiesta a partire dal 1° gennaio 2021 per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures).
Si precisa che per il Regno Unito i suddetti prodotti vengono individuati da dispositivi normativi che replicano i contenuti della norma comunitaria vigente1 in materia di:
? misure di salvaguardia applicati dalla UE per importazioni, transito e deposito di prodotti provenienti da Paesi Terzi;
? regionalizzazione delle misure di restrizione imposte alla movimentazione di animali e prodotti a seguito di malattie infettive animali
A partire dal 1° aprile 2021 la stessa certificazione sanitaria sarà necessaria anche per gli altri prodotti di origine animale (POAO nella cui definizione sono ricompresi i prodotti composti).
- Lo stato sanitario dei singoli Stati Membri UE in relazione alle tipologie di prodotti destinati alla GB (carne, prodotto a base di carne, latte, prodotto a base di latte etc.) è anch’esso stabilito da UK in accordo con la vigente normativa comunitaria e le pertinenti informazioni sono riassunte in tabelle pubblicate dalle autorità britanniche nella pagina di seguito linkata:
data.gov.uk/dataset/4698a65d-1a3b-42d1-981e-df869e04185b/trade-of-food-animalsand-animal-products-between-the-eu-and-the-uk
- Laddove richiesto, il certificato sanitario dei prodotti esportati in GB deve riportare il numero di notifica univoco (UNN). A tale proposito le Autorità britanniche hanno dichiarato che è responsabilità dell’importatore GB fornire all’esportatore UE il suddetto UNN. Per maggiori dettagli, vedasi il border operating model al seguente link: www.gov.uk/government/publications/the-border-operating-model
Considerato che il negoziato Brexit non è concluso, risultando ancora intense le trattative e le richieste di chiarimenti presentati alla UK dalla Commissione e dagli Stati Membri, sarà cura della scrivente fornire eventuali ulteriori aggiornamenti.
Brexit, ulteriori integrazioni sull’export di alimenti dall’UE verso la Gran Bretagna
Il Ministero della Salute ha diffuso una nuova nota in cui trasmette alle parti interessate alcuni elementi di informazioni integrativi rispetto alle precedenti circolari in materia di export di alimenti dall’UE verso la Gran Bretagna.
Come noto, il 24 dicembre u.s. è stato raggiunto l’accordo sugli scambi e la cooperazione tra Unione Europea (UE) e Regno Unito (UK). (Per approfondimenti: www.governo.it/it/approfondimento/l-accordo-sugli-scambi-e-lacooperazione-tra-l-ue-e-il-regno-unito/15961)
Tale accordo, che ha già ricevuto il via libera degli ambasciatori UE (Coreper) e che entrerà in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 2021, pone le basi utili ad ordinare le future relazioni commerciali fra UK ed UE andando inoltre a limitare fin da subito alcuni ostacoli allo scambio di beni e servizi come ad esempio l’azzeramento di tariffe doganali e contingentamenti sulle merci.
Tuttavia, appare opportuno precisare che, pur vigendo un accordo di libero scambio, tutte le merci scambiate e poste sul mercato dell’una e dell’altra Parte saranno sottoposte alle formalità doganali atte a definirne la conformità rispetto ai criteri fissati nei reciproci ordinamenti giuridici.
In questa ottica, e arrivando all’ambito della sanità pubblica e sicurezza alimentare, anche l’accordo del 24 dicembre contiene, come ogni accordo di libero scambio, il capitolo Sanitario e Fitosanitario (SPS), attraverso il quale le Parti svilupperanno ed adatteranno ulteriori regole sui controlli sanitari in dogana che, sulla base di principi internazionalmente riconosciuti dal WTO, FAO ed OIE, continueranno a tutelare la sicurezza alimentare nonché la salute animale e delle piante nei rispettivi mercati.
Vista l’importanza del tema, e per tutelare l’accesso a taluni prodotti alimentari (food security) minacciato da una brexit senza accordo o comunque disordinato, i servizi Veterinari della Commissione Europea, degli Stati Membri e del Regno Unito hanno continuato ad assicurare un intenso confronto anche durante questo periodo di festività.
Sulla base degli esiti di tali confronti è possibile anticipare alcune ulteriori comunicazioni in merito a termini e condizioni dei controlli doganali applicabili alle differenti tipologie di prodotto destinate ad essere esportate in Gran Bretagna (GB), variando solo in parte le precedenti procedure già comunicate che restano valide ove non in contrasto con le seguenti:
• Numero di notifica univoco UNN. A partire dal 1° gennaio 2021 e fino a luglio dello stesso anno, il codice UNN da inserire nei certificati di esportazione dei prodotti destinati alla GB (casella I.6) si applicherà solo per i prodotti di origine animale sottoposti a misure di salvaguardia (POAO under safeguard measures). Ciò significa che le altre merci, POAO non soggette a misure di salvaguardia (alimenti composti inclusi), sottoprodotti di origine animale, alimenti di origine non animale, piante e prodotti vegetali, non avranno bisogno di alcun codice UNN.
• Triangolazioni commerciali (UE => GB => UE o altri Paesi Terzi). Le autorità britanniche hanno dichiarato che non saranno richiesti certificati ufficiali rilasciati dagli Stati membri (almeno, non prima del 1° aprile 2021) per i prodotti introdotti in GB dall’UE che saranno lavorati e successivamente esportati di nuovo verso l’UE o altro Paese Terzo. È responsabilità degli esportatori dell’UE mantenere i contatti con gli importatori britannici, al fine di facilitare il reperimento di informazioni utili ai veterinari ufficiali britannici che dovranno completare i certificati di esportazione dal Regno Unito all’UE (o ad altri Paesi Terzi). I funzionari del Regno Unito valuteranno puntualmente (case by case) se richiedere attestazioni commerciali, o altre prove commerciali, o nulla, a seconda del livello di conoscenza che possono avere sul fornitore dell’UE. Di conseguenza, l’accertamento dei requisiti sanitari di origine dei prodotti destinati alla suddetta triangolazione sarà un processo gestito direttamente tra gli OSA e le autorità competenti dell’UE non dovranno essere coinvolte.
Fonte: Ministero della Salute