Da giovedì prossimo tutte le donne che hanno partorito nel 2017 o che sono in dolce attesa potranno richiedere all’Istituto di previdenza di usufruire del Bonus di 800 euro previsto, anche in caso di adozione o di affido di un minore, dalla legge di Bilancio 2017 ed erogato in un’unica soluzione
di Luisiana Gaita. Il Bonus mamma domani ha una scadenza. Dopo una serie di ritardi e rinvii dovuti alla messa a punto della piattaforma per la procedura telematica necessaria a inoltrare le domande, l’Inps ha annunciato che dal prossimo 4 maggio tutte le donne che hanno partorito nel 2017 o che sono in dolce attesa potranno richiedere all’Istituto di previdenza di usufruire del Bonus mamma domani, il “premio alla natalità” di 800 euro previsto, anche in caso di adozione o di affido di un minore, dalla legge di Bilancio 2017 ed erogato in un’unica soluzione. La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’Inps, all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza o, nel caso il parto sia già avvenuto, entro un anno dalla nascita del bambino. Per le nascite dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, slitta il termine di un anno per la presentazione della domanda e decorrerà proprio dal 4 maggio.
I REQUISITI PER RICHIEDERE IL BONUS – Per avere diritto al bonus non sono previsti limiti di reddito. Possono richiederlo le mamme che hanno partorito un bambino, adottato o avuto in affidamento un minore nel 2017 e le gestanti che abbiano già terminato il settimo mese di gravidanza. Al momento della presentazione della domanda, occorrerà specificare per quale di questi eventi si richiede il beneficio. In caso di adozione, nazionale o internazionale, deve essere stata disposta con sentenza definitiva. E giacché la domanda va presentata per ogni evento, se è già stata inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza, non si potrà richiedere il bonus dopo la nascita del bambino. Le madri (o le gestanti) devono avere la cittadinanza italiana, comunitaria o anche extracomunitaria, ma in quest’ultimo caso devono essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno. Hanno diritto al bonus, infine, anche le donne con status di rifugiate politiche. Il contributo è una tantum: viene concesso una sola volta per ogni figlio. Nel caso i figli nati, adottati o affidati fossero due, alla mamma spetteranno 1.600 euro. In questo caso, se la domanda è stata inoltrata al compimento del settimo mese di gravidanza, dovrà poi essere ripresentata dopo la nascita con l’inserimento delle informazioni necessarie per l’integrazione del premio rispetto al numero dei bambini nati.
COME FARE LA DOMANDA – Tutte le indicazioni per richiedere il bonus sono contenute nella circolare 78/2017 dell’Inps. La domanda deve essere presentata all’Inps esclusivamente in via telematica attraverso tre modalità. Via web, tramite i servizi telematici accessibili dal portale www.inps.it per chi è in possesso del Pin dispositivo personale; contattando il Contact Center Integrato al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o dal numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffa a carico dell’utente); una terza alternativa è quella di rivolgendosi a qualsiasi patronato.
DOCUMENTI DA ALLEGARE – Per certificare lo stato di gravidanza si dovrà allegare alla domanda anche il certificato in questione in originale o, nei casi consentiti dalla legge, in copia autentica. Le gestanti potranno presentarlo allo sportello o spedirlo a mezzo raccomandata, oppure indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del servizio sanitario nazionale o convenzionato Asl. In caso sia già stata presentata una domanda all’Inps per un’altra prestazione (come la richiesta di esenzione dal lavoro per maternità a rischio) basterà indicare all’Inps che si è già certificata la gravidanza per la pratica precedente. Per le sole madri non lavoratrici, si potrà fornire il numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato, indicando il codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso. Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino. Le madri extracomunitare in possesso del permesso di soggiorno dovranno, sempre attraverso un’autocertificazione, inserire gli estremi del documento nella domanda telematica.
Il Fatto quotidiano – 1 maggio 2017