L’assegno di natalità (cd. bonus bebè) è stato originariamente previsto dalla legge di Stabilità per il 2015 (legge 190/2014) a favore di ogni figlio di cittadini italiani o dell’Unione europea ovvero di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno, purché nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017.
La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017), ha previsto il riconoscimento del bonus anche ai figli nati o adottati nel corso del corrente anno con alcune importanti differenze. La durata, infatti, è limitata al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (per il vecchio bonus la durata era di tre anni).
La circolare Inps n. 50 del 19 marzo riepiloga la disciplina applicabile, tenendo presente che i vecchi assegni concessi in base alla legge 190, in quanto di durata triennale, sono ancora in corso di erogazione.
Per ottenere l’assegno il genitore, anche affidatario, deve presentare una apposita domanda telematica all’Inps. La domanda si presenta entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e la prestazione decorre dal giorno di nascita o di ingresso. La presentazione oltre i 90 giorni non fa decadere il diritto ma l’assegno decorre dal mese di presentazione. Da notare che occorre corredare la domanda telematica con il modello SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito dell’Inps (in mancanza la domanda resta in sospensione). E’ richiesta la residenza in Italia, la convivenza con il minore, la cittadinanza italiana o comunitaria (per i cittadini extracomunitari sono richiesti i titoli di soggiorno indicati nella circolare Inps n. 214/2016). Ulteriore requisito, sussistente al momento della domanda ed in corso di validità, è il possesso di un ISEE da parte del nucleo familiare del genitore richiedente non superiore a 25.000 euro. A tale proposito occorre preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) comprendente anche i dati del figlio nato. Ne segue che non può essere utilizzata la DSU che, sebbene valida, non comprende tali dati (perché presentata prima della nascita o dall’ingresso in famiglia).
L’importo complessivo dell’assegno, erogabile in dodici rate mensili, è pari a 960 euro (se l’ISEE non è superiore a 25.000 euro annui) ovvero 1.920 euro (ISEE non superiore a 7.000 euro annui). E’ pagato direttamente al richiedente, secondo le modalità da questi stabilite nel citato modello SR163 (conto corrente, bonifico domiciliato ec.).
Il Sole 24 Ore – 21 marzo 2028