Con l’uscita in Gazzetta Ufficiale della Legge di bilancio 2024 è arrivata l’ufficialità da parte del governo dell’istituzione del Bonus animali d’affezione. Erano diversi anni che se ne parlava, ma per mancanze di risorse le proposte e gli emendamenti avanzati al Mef non erano mai arrivati alla promulgazione. Ora c’è, anche se non sarà per tutti e in versione decisamente più ridotta rispetto a quanto era stato inizialmente ipotizzato. Andiamo a vedere chi potrà richiederlo e cosa è stato previsto in bilancio.
Al comma 207 delle Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici si legge “nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d’affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell’acquisto di farmaci veterinari”. Per questo fondo “è stato disposto uno stanziamento pari a 250 mila euro per l’anno 2024, 250 mila euro per l’anno 2025 e 250 mila euro per l’anno 2026”, 750 mila euro in tre anni a cui potranno “accedere i proprietari di animali d’affezione che abbiano un valore dell’Isee inferiore a 16.215 euro e un’età superiore a sessantacinque anni”.
Non si conoscono ancora le modalità di erogazione. I criteri di ripartizione delle risorse, tutti i requisiti e le modalità di accesso al fondo dovranno essere pubblicate “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge – il 30 dicembre 2023 –, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”, quindi se ne saprà di più al massimo entro Pasqua. Quello che è certo è il vincolo dell’Isee e dell’età del richiedente, che deve esser nato prima del 1959.
Parlando di “animali d’affezione” si presume che verranno inclusi tutti gli animali da compagnia di cui si può certificare una proprietà quindi: cani, gatti, furetti, uccelli (ad esclusione del pollame), roditori e conigli. Bisognerà attendere altre specifiche per sapere se verranno inclusi anche anfibi, invertebrati e animali acquatici.
Oltre al fondo istituito dalla legge di bilancio, è sempre valida la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi, che quest’anno si potranno presentare fino al 30 settembre per il 730 e fino al 30 novembre per gli altri modelli. Come prevede l’articolo 15, comma 1, lettera c-bis del Tuir, spetta “una detrazione Irpef del 19% delle spese veterinarie sostenute nell’anno fino ad un importo massimo di 550 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro”.
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali spese è limitata “alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti, a scopo di compagnia o per la pratica sportiva”, certificabili con microchip, mentre “non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite”.
In questo caso non ci sono limiti Isee e le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano le prestazioni professionali rese dal veterinario, l’acquisto di medicinali veterinari prescritti, spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie accreditate, al fronte di fattura o scontrino parlante. Come riporta la guida alla compilazione del 730 dell’Agenzia delle entrate, la detrazione massima è inferiore a 80 euro. Per fare un esempio pratico, se nel 2023 sono state sostenute spese veterinarie per un totale di 600 euro, nella dichiarazione dei redditi andranno indicati comunque 550 euro, e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 420,89 euro, al netto della franchigia. Pertanto il rimborso sarà di 79,97 euro.
La Stampa