Ai sensi di tale disposizione, sono elencate le condizioni da rispettare per consentire le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti. In seconda istanza, relativamente all’attribuzione della qualifica sanitaria al territorio regionale, si identificano le Zone Infette, quelle comprendenti i territori ricadenti nel raggio di 20 km intorno alla/alle azienda/aziende con un caso sospetto o confermato di Blue Tongue, e che da tali zone “le movimentazioni di animali delle specie sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i”.
In attesa degli esiti dei controlli straordinari disposti a seguito della positività da Blue tongue da sierotipo 3 in provincia di Trapani, la Direzione generale Sanità animale del Minsalute ha diffuso oggi una nota sul blocco delle movimentazioni dei capi sensibili dal territorio della regione Sicilia indirizzata all’Assessorato alla Salute della Sicilia e a tutti i Servizi Veterinari regionali
Il provvedimento odierno fa seguito alla circolare “Proposte per la movimentazione di animali sensibili alla Blue Tongue dalla Sicilia verso Province dichiarate quali territori stagionalmente liberi del 17 gennaio 2018.
Il Ministero ribadisce che “anche nel caso di specie, si applicano le disposizioni contenute nel Dispositivo dirigenziale n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modificazioni”. In particolare, si applicano le disposizioni dettagliate al paragrafo “Movimentazioni da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti”.
Ai sensi di tale disposizione sono consentite le movimentazioni di animali delle specie sensibili da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi differenti alle seguenti condizioni:
- entro 7 giorni prima della partenza devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo: a. tutti i capi movimentati, per partite di consistenza inferiore al numero minimo di capi da prelevare (19) per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% l.c. in allevamento; b. un numero fisso di capi, includendo quelli che costituiscono la partita così come riportato in tabella 1, per partite di consistenza superiore al numero di capi da prelevare per evidenziare un 5% di prevalenza con 95% l.c. in allevamento. La tabella dettaglia il numero di capi da testare nell’allevamento di origine ai fini della movimentazione da zona di protezione o zona di sorveglianza verso zona indenne o in restrizione per sierotipi diversi.
- il rilievo di anche un solo animale positivo al test PCR tra quelli testati determina il blocco della movimentazione della partita e, contestualmente, la registrazione da parte del Servizio veterinario del sospetto sul sistema informativo per la notifica dei focolai negli animali (SIMAN);
- le spese dei test sono a carico del richiedente;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne (8-18);
- gli automezzi devono essere trattati con insetticida autorizzato;
- gli animali devono essere individualmente protetti da attacco di vettori mediante l’utilizzo di insetto repellenti da almeno una settimana prima del trasporto e comunque nel rispetto delle specifiche fornite dalla ditta produttrice del prodotto;
- le attestazioni degli avvenuti trattamenti devono essere rilasciate a firma rispettivamente del trasportatore e del detentore degli animali;
- il trasporto deve avvenire in vincolo sanitario direttamente all’azienda di destinazione, nella quale gli animali dovranno rimanere per almeno 60 giorni con il divieto di ulteriore movimentazione verso gli altri Stati membri dell’UE;
- la movimentazione deve essere notificata via fax/pec alla ASL di destino almeno 48 ore prima della partenza
In secondo luogo, relativamente all’attribuzione della qualifica sanitaria al territorio regionale, e tenuto conto di quanto riportato all’articolo 1 del Decreto del Dirigente Generale della Regione Sicilia n. 825 del 20 aprile 2017, “Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue. Introduzione di deroghe regionali e disposizioni in materia di vaccinazione”, si segnala che in base al Regolamento (CE) n. 1266/2007, le Zone Infette comprendono i territori ricadenti nel raggio di 20 km intorno alla/alle azienda/aziende con un caso sospetto o confermato di Blue tongue, e che da tali zone “le movimentazioni di animali delle specie sensibili sono consentite se gli stessi sono vaccinati nei confronti del/i sierotipo/i circolante/i”.
Si ribadisce infine che anche le movimentazioni per macellazione, da effettuarsi entro le 24 ore dall’arrivo, sono ammesse alle condizioni e nei limiti previsti dal già citato Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot.n. 6478 del 10 marzo 2017 e successive modificazioni.
NOTA 13 MARZO 2018 Movimentazioni animali da Sicilia verso territori indenni – Febbre catarrale contagiosa (Blue-Tongue) da sierotipo 3 in provincia di Trapani. Qualifica sanitaria della Regione Sicilia e misure di mitigazione del rischio per movimentazioni di animali delle specie sensibili al di fuori della regione.
13 marzo 2018