Le autorità italiane e quelle francesi lo scorso 16 ottobre hanno sottoscritto un accordo per le spedizioni di bovini e ovini dalle zone di restrizione per la Blue tongue (sierotipo BTV8) del territorio francese. Ne dà notizia la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari con una nota alle Regioni e agli Uvac. Con riferimento all’intesa raggiunta il ministero della Salute evidenzia che è consentita la movimentazione verso l’Italia, dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini del territorio francese, di animali delle specie bovina e ovina, di età superiore ai 90 giorni, vaccinati nei confronti del sierotipo 8, come da specifiche tecniche fornite dalle ditte produttrici e approvate dalle Autorità francesi, se intercorrono almeno dieci giorni calcolati a partire dalla seconda iniezione dell’ultimo vaccino; l’intero ciclo vaccinale di entrambe le vaccinazioni, compresi i dieci giorni di attesa, deve concludersi in Francia.
Ai certificati sanitari di scorta delle partite di bovini e ovini è aggiunta la seguente dicitura: “animali vaccinati contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini da almeno 10 giorni in conformità al regolamento (CE) n. 12662007”.
E’ consentita la movimentazione verso l’Italia dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio francese di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni se nati da madri vaccinate nei confronti del medesimo sierotipo. Ai certificati sanitari di scorta delle partite composte da tali animali è aggiunta la seguentedicitura: “Animali nati da madri vaccinate contro il sierotipo 8 della febbre catarrale degli ovini in conformità al regolamento (CE) n. 12662007”.
Il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra citati deve riportare sempre evidenziata, tra l’altro, nel punto BT-2, la dicitura “ animali conformi all’articolo 8 (1) (b) del regolamento 1266/2007”.
Il Minsalute invita Uffici e Assessorati, nell’ambito delle rispettive competenze, a informare con urgenza di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.
Relativamente alla categoria di animali di cui alla lettera B) (animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 8 della Blue tongue), gli UVAC provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione; a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.
Inoltre dall’IZS di Teramo verrà predisposto un sistema di allerta periodico per segnalare l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni di età e provenienti dalla Francia.
21 ottobre 2015