La Direzione generale della Sanità animale del Ministero della Salute ha emanato ieri un provvedimento che reca nuove disposizioni per le movimentazioni degli animali da macello dalle zone di restrizione e sostituisce tutte le condizioni relative a dette movimentazioni di cui al dispositivo prot. 5662/2014. Il provvedimento parte della necessità di ridefinire le modalità di invio alla macellazione degli animali inclusi nelle aree di restrizione di cui al provvedimentoprot. n. 23649/2016 secondo i dettami del Reg. (CE) n. 1266/2007, in particolare gli articoli 7 e 8 di detto Regolamento ed è stato emanato dopo aver sentito il Cesme, Centro di referenza nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche. Il paragrafo 1 dell’allegato B del dispositivo dirigenziale n.15472 del 12 giugno 2015 è integralmente sostituito come di seguito viene riportato.
Il nuovo testo del paragrafo 1 dell’allegato B
“1. Condizioni per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue tongue
1.1. La movimentazione degli animali da macello dalle zone di restrizione è consentita solo per gli animali nelle cui aziende di origine non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue per un periodo di almeno 30 giorni prima della data di spedizione.
1.2. Per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione in zona di restrizione per lo/gli stesso/stessi sierotipo/i in territori geograficamente contigui, è autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione e provenienti da aziende situate nella stessa zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui.
1.3. Per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione immediata in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi, è autorizzata la movimentazione di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione e destinati alla macellazione immediata direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007, situato su tutto il territorio nazionale alle seguenti condizioni:
– gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato;
– il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n.1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione.
– la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
1.4. Per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zona di restrizione ad altra per lo stesso sierotipo ma non geograficamente contigue (transito attraverso zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi) è autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da aziende situate in zona di restrizione e diretti verso macelli situati in altra zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue ma geograficamente non contigue alle seguenti condizioni:
– gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
– il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n.1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
– la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali.
Gli animali di cui ai precedenti paragrafi 1.2., 1.3. e 1.4. sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l’avvenuta macellazione.
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 21 ottobre 2016