Le misure sanitarie restrittive previste in caso di bluetongue secondo la vigente normativa nazionale ed internazionale, sono particolarmente restrittive, specialmente per quanto riguarda le movimentazioni dei capi sensibili dalle aree sottoposte a restrizione. La normativa comunitaria permette tuttavia dette movimentazioni a seguito dell’applicazione di specifiche condizioni (controlli diagnostici stringenti o vaccinazione dei singoli animali).
Con nota a firma del Dg Silvio Borrello, la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha informato che in data 30 giugno 2016, è stato sottoscritto, tra le competenti Autorità italiane e quelle ungheresi, un accordo, ai sensi del disposto normativo in oggetto evidenziato, per le spedizioni verso l’Italia degli animali sensibili alla bluetongue dalle zone di restrizione dell’Ungheria per la febbre catarrale degli ovini (sierotipo BTV4 ).
Con riferimento quindi all’intesa raggiunta: si evidenzia, pertanto, quanto segue:
a) previo il rispetto di specifiche condizioni, è consentita la movimentazione verso l’Italia, dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 ( BTV4) del territorio ungherese, di animali delle specie sensibili alla bluetongue di età superiore ai 90 giorni, vaccinati con vaccino autorizzato;
b) è consentita la movimentazione verso l’Italia dalle zone soggette a restrizione per il sierotipo 4 (BTV4) del territorio ungherese di animali sensibili alla bluetongue di età inferiore ai 90 giorni se nati da madri vaccinate nei confronti del sierotipo BTV4;
c) il certificato TRACES di scorta degli animali in tutti i casi sopra riportati dovrà riportare sempre evidenziata, tra l’altro, nel punto BT-2, la dicitura “animali conformi all’articolo 8 (1) ( b) del regolamento 1266/2007”.
Nella nota si legge che “Relativamente alla categoria di animali di cui alla lettera B) ( animali di età inferiore ai 90 giorni e nati da madri vaccinate per il sierotipo 4 della bluetongue) gli UVAC provvederanno, attraverso le AASSLL, a porre in vincolo sanitario, nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES e nella prenotifica , le partite di detta categoria di animali per almeno 60 giorni dalla data di introduzione: a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati e convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotifica del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni”.
Sarà infine predisposto dall’IZS di Teramo un sistema di allerta periodico per segnalare l’avvenuta registrazione in BDN degli animali di età inferiore ai 90 giorni e provenienti dall’Ungheria.
13 luglio 2016 (tratto da Ufficio stampa FNOVI)