Con il provvedimento trasmesso oggi, 14 ottobre, alle Regioni la Direzione generale sanità animale del Ministero della Salute ha disposto “Misure urgenti di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) di sierotipo BTV4 nella Regione Veneto e aree limitrofe, nonché modifica dell’allegato A del provvedimento n. 5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche”. Il provvedimento estende la zona di restrizione per Blue tongue a tutto il Veneto e amplia il raggio dell’area infetta (“territorio con infezione in atto”) a 20 Km attorno al focolaio. Il direttore generale Silvio Borrello ricorda che a partire dalla fine del mese di agosto 2016 alcune province della regione Veneto e aree limitrofe, sono state interessate da circolazione virale da sierotipo BTV4 con conseguente istituzione delle zone di restrizione nelle province coinvolte.
Peraltro la Commissione europea ha recentemente richiamato l’Italia ad adottare nell’immediato misure più stringenti per contenere la diffusione della malattia anche ad altri Stati membri confinanti, con particolare riferimento all’estensione delle zone di restrizione e della zona infetta.
Il Ministero stabilisce quindi che le misure ordinarie di sorveglianza per la lotta ed il contenimento della malattia attuate a livello nazionale per questa nuova epidemia debbano essere rafforzate. E’ necessario, quindi, prosegue il dispositivo, “alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, adottare misure urgenti di polizia veterinaria per proteggere dalla forma clinica il patrimonio sensibile insistente nelle aree interessate attualmente dalla circolazione del virus della blue tongue sierotipo BTV4”.
Sulla base di queste considerazioni viene modificata l’estensione dell’area infetta dai 4 km ai 20 km di raggio dal focolaio di malattia così come previsto dalla normativa vigente ex Reg. (CE) n. 1266/2007 e successive modifiche. Al fine di definire l’estensione della zona soggetta a restrizione è stato disegnato un buffer di ulteriori 20 km a partire dall’estensione del territorio con infezione in atto. Per quanto riguarda il Veneto tutte le province e tutti i comuni sono inclusi nei territori soggetti a restrizione.
La profilassi vaccinale, continua il provvedimento, costituisce uno degli strumenti più efficaci per evitare la diffusione della malattia e perseguire l’obiettivo della sua eradicazione dal territorio. Alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, “è necessario e urgente adottare un programma vaccinale da attuare in modo uniforme nelle zone soggette a restrizione per Blue tongue”. Le zone di restrizione secondo quanto richiesto dalla Commissione europea vanno definite immediatamente nonché avviare le attività di sorveglianza rafforzata per la rilevazione precoce di circolazione virale e profilassi vaccinale.
Le dispozioni:
Art. 1
Zone di restrizione
1. L’Allegato A al provvedimento sostituisce e integra l’allegato A del provvedimento n.5662 del 14 marzo 2014 e successive modifiche;
2. L’Allegato A1 al provvedimento individua le aree in restrizione per BTV4 della regione Veneto e aree limitrofe.
3. Gli Allegati al provvedimento definiscono le zone di restrizione per Blue Tongue su tutto il territorio nazionale. In particolare per la zona infetta si applica quanto previsto dall’art. 6 della Direttiva 2000/75.
Blue tongue. Chiarimenti dell’Unità veterinaria regionale su movimentazioni, macellazioni capi veneti in macelli del Veneto, visite cliniche pre-moving (14 ottobre 2016)
A seguito della nota ministeriale prot. n. 23649 del 14 ottobre, con cui la Regione del Veneto è stata dichiarata tutta “Zona di restrizione per Blue Tongue”, l’Unità organizzativa veterinaria regionale ribadisce alcuni chiarimenti.
MOVIMENTAZIONI DA “TERRITORIO CON INFEZIONE IN ATTO” (20 KM) attorno al focolaio: l’elenco degli allevamenti ricadenti in tale area è pubblicato nell’Area Riservata di ReSolVe.
– Da vita: VIETATE (a meno che gli animali non siano stati vaccinati e non sia trascorso il periodo necessario per l’instaurazione dell’immunità degli animali). In deroga, su parere del Ministero della Salute e del Centro di referenza nazionale di Teramo, posso essere autorizzate singolarmente, per gravi motivi di benessere animale (es. malghe…).
– Da macello: su indicazione del Ministero della Salute, sono consentite solo verso macelli localizzati nello stesso “territorio con infezione in atto”; se non ce ne sono: solo verso macelli in Zona di Restrizione, siti nelle immediate vicinanze dell’allevamento.
VISITE CLINICHE PRE-MOVING: si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 7 del Reg CE 1266/07 e s.m.i., i movimenti di animali all’interno della stessa zona soggetta a restrizioni sono autorizzati dall’autorità competente, purchè gli animali da spostare non presentino segni clinici di malattia il giorno del trasporto.
SI CHIARISCE, inoltre, che con nota del 20 novembre 2011 il Ministero della Salute aveva precisato che l’obbligo di macellazione dei capi sensibili alla BT provenienti da ZR non si applica nel caso di mattatoi posti in territori di restrizione per i medesimi sierotipi della provincia di provenienza.
Pertanto, le macellazioni di ruminanti in provenienza da allevamenti del Veneto possono essere effettuate in tutti i macelli del Veneto, anche in quelli non “autorizzati/designati per BT”.
Lo stesso si intende applicato anche alle macellazioni di animali provenienti da “territorio con infezione in atto” per quanto concerne i macelli all’interno del medesimo “territorio con infezione in atto” (che, quindi, non è obbligatorio siano “autorizzati BT”).
Blue tongue in Veneto. Controllo di latte di massa esteso a tutti gli allevamenti in tutte le Ulss
Con una nota del direttore dell’Unità organizzativa regionale Veterinaria e sicurezza alimentare, Michele Bruchese, si comunica che, a seguito dell’evolversi della situazione regionale relativa ai focolai di Blue tongue di sierotipo 4 (Btv4) al fine di conoscere l’area di circolazione virale della malattia, è necessario estendere il controllo di latte di massa degli allevamenti di vacche da latte a tutte le aziende Ulss del Veneto. Pertanto a partire da oggi, 13 ottobre, tutte le aziende di vacche da latte dovranno essere controllate per Blue tongue mediante prelievo di tre campioni di latte di massa a distanza di 15 giorni. In caso di positività, in attesa di eventuali “rimodulazioni” del piano da parte del Ministero della Salute, l’azienda andrà ritestata mediante prelievo di un unico campione di sangue in toto (Edta) su tutte le vacche in lattazione presenti in allevamento. La nota ricorda che nell’area riservata del sito Resolve (www.resolveneto.it) sono disponibili i report di rendicontazione per l’attività di emergenza Blue tongue.
Movimentazione vitelli baliotti. Il 10 ottobre la Regione ha chiesto al Ministero di stabilire urgentemente procedure per la movimentazione dei vitelli baliotti degli allevamenti situati nelle aree infette all’interno della zona di restruzione. A seguito delle misure di restrizione molte aziende hanno la necessità di movimentare tali animali per motivi di benessere animale. La struttura regionale chiede inoltre di chiarire la durata delle misure di restrizione previste per le areee infette.
La situazione epidemiologica. Al 13 ottobre sono stati confermati in totale 159 focolai di BTV-4 nelle province di Belluno (49 focolai), Treviso (85), Vicenza (24) e Padova (1). Complessivamente sono 47 i Comuni ad essere interessati. I focolai sono stati riscontrati in ovini (68), bovini (87), caprini (3) e selvatici (1 muflone). La mappa
A cura ufficio stampa Sivemp Veneto – 14 ottobre 2016