E’ stata pubblicata sul Bur n.105 del 4 novembre la delibera della Giunta regionale n. 1592 del 10 ottobre 2016 con cui vengono chiarite le modalità di rilascio delle attestazioni del veterinario ufficiale nella dichiarazione di provenienza degli animali nel corso di emergenze sanitarie determinate dall’insorgenza di focolai di febbre catarrale degli ovini “Blue Tongue”. La delibera stabilisce che le prestazioni relative alle attestazioni sanitarie obbligatorie finalizzate alla movimentazioni degli animali, determinate dall’applicazione degli specifici provvedimenti ministeriali e per il periodo di vigenza delle misure di restrizione, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione del Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione, approvato da ultimo con Dgr n.1251 del 28 settembre 2015 e non sono, pertanto, assoggettate al pagamento di alcuna tariffa. La Regione del Veneto, si legge in delibera, è interessata da numerosi episodi di Blue Tongue, sierotipo 4, che hanno comportato l’emanazione da parte di Ministero della Salute di provvedimenti di restrizione.
La normativa comunitaria (Regolamento CE 1266/2007), infatti, qualora la malattia venga confermata, disciplina lo spostamento degli animali prevedendo il blocco delle movimentazioni in uscita dalle aree di restrizione. Sono previste deroghe per gli animali vaccinati o destinati direttamente alla macellazione in macelli designati. Con propri provvedimenti il Ministero della Salute ha determinato severe limitazioni alla movimentazione degli animali sensibili ed in particolare di ovini e bovini, vista la rilevanza degli allevamenti di quest’ultima specie nel territorio delle province colpite. I movimenti di animali all’interno della stessa zona di restrizione sono autorizzati dall’autorità competente purché gli animali da spostare non presentino alcun segno clinico di malattia il giorno del trasporto.
La visita clinica prima della partenza viene effettuata anche nei seguenti casi:
– per l’uscita da zona di restrizione di animali destinati alla macellazione in un macello designato;
– per la movimentazione di animali vaccinati.
Le misure restrittive restano in vigore per due anni dal momento della notifica del focolaio così come previsto sia dalle disposizioni comunitarie, Reg. (CE) N. 1266/2007, capo 3, art. 6, comma 2, che dal codice OIE.
Di regola, per quanto riguarda il modello 4, la movimentazioni di bovini e ovini avviene unicamente con l’autodichiarazione dell’allevatore e solo in determinate circostanze è necessaria la compilazione della Sezione relativa alle attestazioni sanitarie da parte dell’autorità competente. Invece, nel corso di emergenze sanitarie, unitamente all’autocertificazione dell’allevatore, è obbligatoria la compilazione della sezione E del modello, relativa alle attestazioni sanitarie da parte dell’autorità sanitaria per tutti gli spostamenti di animali delle specie sensibili.
La visita clinica degli animali e le relative attestazione sanitarie sono pertanto misure obbligatorie per i Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, nelle forme previste dal citato Regolamento CE 1266/2007.
Tali attestazioni sanitarie, nel caso di emergenze di sanità animale, rientrano tra gli adempimenti finalizzati al monitoraggio della situazione epidemiologica, nell’ambito delle azioni straordinarie messe in atto dall’Autorità Competente così come disciplinate dalla vigente normativa sopracitata, in quanto la visita clinica degli allevamenti costituisce uno dei principali mezzi per impedire la diffusione di malattie esotiche, tra le quali anche la Blue Tongue.
Le attestazioni sanitarie così contestualizzate e descritte rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui al D.P.C.M. 29.11.2001 e, nello specifico, nel livello di Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro – Sanità pubblica veterinaria e rientrano, pertanto, ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 502/1992, tra le prestazioni che i Servizi Veterinari devono garantire e per le quali le risorse finanziarie necessarie sono ricomprese nel fondo sanitario nazionale.
Conseguentemente, le prestazioni relative alle attestazioni sanitarie obbligatorie finalizzate alla movimentazioni degli animali, determinate dall’applicazione degli specifici provvedimenti ministeriali e per il periodo di vigenza delle misure di restrizione, sono da considerarsi fuori dal campo di applicazione del Tariffario dei Dipartimenti di Prevenzione, approvato da ultimo con D.G.R. n.1251 del 28/09/2015 e non sono, pertanto, assoggettate al pagamento di alcuna tariffa.
4 novembre 2016