Da Ruminantia. Pubblicato il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022 n. 52932 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848.
Il Regolamento (UE) 2018/848 e sue successive modifiche, come ampiamente illustrato nell’articolo “Biologico, nuovo Regolamento 2018/848: principali novità e differenze previste per i ruminanti“, ha introdotto numerose novità andando ad abrogare la precedente normativa di settore a livello europeo. Ogni singolo Paese si è dovuto organizzare per dare seguito agli adempimenti introdotti e nel caso dell’Italia il giorno 4 febbraio u.s. è stato pubblicato il DM che contiene in particolare disposizioni in materia di:
a) Controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea;
b) Controlli ufficiali sugli operatori di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2037.
Più nello specifico, riguardo i controlli ufficiali sugli operatori, il nuovo Regolamento ha stabilito che gli Organismi di controllo devono assicurare per ogni operatore una frequenza dei controlli basata su una specifica valutazione del rischio di non conformità, ed il presente DM ha determinato nell’Allegato 1 i criteri minimi da tenere in considerazione, come di seguito:
Elementi minimi per la valutazione del rischio e la frequenza dei controlli degli operatori:
Fattori di rischio:
A. Provvedimenti di Irregolarità e Infrazioni emessi negli ultimi cinque anni (ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2,lettera c)del Reg.)
B. Numero di importazioni effettuate nell’anno precedente ? 5 (ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera a) del Reg.)
C. Dimensione della singola partita importata nell’anno precedente ? 1 t (ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera f) del Reg.)
D. Operatore misto (ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2 , lettera h) del Reg.)
Esito della valutazione del rischio:
1) Importatore a basso rischio:
Nessun fattore di rischio tra quelli riportati al punto a)
2) Importatore a medio rischio:
un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A tra quelli riportati al punto a)
3) Importatore ad alto rischio:
Presenza fattore di rischio A tra quelli riportati al punto a)
Più di un fattore di rischio tra quelli riportati al punto a)
Frequenza dei controlli:
a) Importatore a basso rischio: 1 verifica di conformità all’anno
b) Importatore a medio rischio: 2 verifiche di conformità all’anno
c) Importatore ad alto rischio: 3 verifiche di conformità all’anno
In merito invece ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea, il Ministero ha stabilito di affidare tutte le attività previste ad apposita Autorità Competente indicando nell’Allegato 2 le seguenti modalità operative:
Valutazione della probabilità di non conformità delle partite biologiche e in conversione
1. I controlli fisici sono eseguiti sui prodotti indicati nei seguenti documenti:
Guidelines on additional official controls on products originating from China del 16 Dicembre 2020
Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazakhstan, Moldova, Turkey and Russian Federation del 16 Dicembre 2020
Guidelines on additional official controls on products originating from India del 07 giugno 2021
2. La frequenza dei controlli fisici è quella indicata nel paragrafo ‘SAMPLING AND ANALYSING FOR PRESENCE OF PESTICIDE RESIDUES EACH INCOMING CONSIGNMENT AT POINT OF ENTRY’ dei documenti elencati sopra.
Per scaricare il testo completo del DM cliccare qui.
Fonte: Mipaaf