Risposta del commissioario Vytenis Andriukaitisa nome della Commissione Europea, 10/12/2018.
La legislazione dell’UE (1) impone agli operatori di mettere in atto procedure di monitoraggio presso i macelli. Questo non richiede esplicitamente l’uso della videosorveglianza. Gli Stati membri, essendo i principali responsabili della corretta attuazione del diritto dell’Unione, hanno effettivamente la possibilità di adottare le misure necessarie a tal fine, compreso l’uso della videosorveglianza, se lo ritengono necessario nel loro contesto nazionale. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, la Commissione ritiene che sia in primo luogo compito degli Stati membri istituire meccanismi di controllo adeguati, in linea con il diritto dell’Unione.
Pertanto, la Commissione non riterrà necessario, in questa fase, proporre l’uso obbligatorio della videosorveglianza per verificare la conformità nei macelli.
Per quanto riguarda l’etichettatura dei prodotti a base di carne, la Commissione ha pubblicato uno “Studio sulle informazioni ai consumatori sullo stordimento degli animali” (2) che ha concluso che “per la maggior parte dei consumatori le informazioni sullo stordimento prima della macellazione non sono un problema importante se non vengono portate alla loro attenzione”. Lo stesso studio ha anche concluso che “esiste una scarsa comprensione da parte del consumatore del processo di macellazione”. Nell’applicare le norme del regolamento 1099/2009, gli Stati membri dovrebbero garantire attraverso la tracciabilità o in altro modo che, a meno che i consumatori acquistino carne specificamente per scopi religiosi, tale carne dovrebbe essere stata sottoposta a stordimento. Alla luce di quanto sopra, la Commissione non sta attualmente valutando ulteriori azioni per migliorare la chiarezza dei prodotti a base di carne, né ritiene pertinente imporre un’etichettatura obbligatoria per le carni ottenute da animali non storditi. Tuttavia, dovrebbe essere chiarito che la questione dell’etichettatura è distinta dalla questione della tracciabilità. Gli Stati membri che concedono deroghe religiose per la macellazione delle carni senza stordimento devono garantire la tracciabilità di tali carni e garantire che siano vendute in conformità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento 1099/2009.
1) Article 16 of Council Regulation (EC) No 1099/2009 on the protection of animals at the time of killing, OJ L 303, 18.11.2009, p. 1–30.
Di seguito l’interrogazione proposta dall’On. Cristian-Silviu Bu?oi (PPE) il 14/9/2018.
Oggetto: protezione degli animali al momento della macellazione
Cinque anni dopo, l’applicazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio sulla protezione degli animali al momento dell’abbattimento varia in modo preoccupante tra gli Stati membri. Solo in Francia, su richiesta del Ministro dell’Agricoltura, è stata condotta un’inchiesta e ipotizzato che l’80% dei macelli sia stato trovato in violazione della legge. La soluzione più fattibile menzionata dagli esperti e dalla società civile è l’introduzione obbligatoria di CCTV nei macelli, che massimizzerebbe sia la trasparenza che la fiducia dei cittadini. Inoltre, i consumatori di tutti gli Stati membri non sono ancora in grado di trovare informazioni chiare sul metodo di macellazione sull’etichettatura dei prodotti a base di carne e sono quindi privati del loro diritto di scelta. Prevede la Commissione di proporre l’introduzione obbligatoria della videosorveglianza a circuito chiuso nei mattatoi europei? In che modo intende la Commissione migliorare la chiarezza dei prodotti a base di carne, per quanto riguarda le carni ottenute da animali non storditi?