Sequestro preventivo di due cani, anche se uno è di proprietà della moglie del “bastonatore”. La donna, in pratica, non ha impedito all’uomo di maltrattare gli animali.
E, sussistendo il pericolo di reiterazione della condotta, la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 38946/11 – ha confermato la misura.
Il caso
Oggetto del sequestro preventivo, nel caso in esame, non sono degli immobili o dei conti correnti, ma due cani. Uno di proprietà di un uomo, imputato per il reato di maltrattamenti di animali (art. 544 ter c.p.), e l’altro di proprietà di sua moglie. Il sequestro, disposto dal gip e confermato dal Tribunale del Riesame, aveva come oggetto anche il cane della moglie, perché, quest’ultima, aveva concorso moralmente col marito nel reato di maltrattamenti di animali, non impedendogli di bastonare il cane per farlo tornare nella cuccia posta in balcone. Ma la donna non si è arresa all’idea di non avere il cane con sé e ha proposto ricorso per cassazione. La ricorrente sostiene che i video, riguardanti i maltrattamenti e registrati da persona anonima, siano inutilizzabili perché effettuati mediante un’illegittima introduzione nel domicilio dell’indagata, visto che il balcone era protetto da un sistema avvolgente di tendaggi, che, al momento della ripresa, erano chiusi. A suo parere, le riprese erano state effettuate «verosimilmente da altra abitazione privata con l’utilizzo di un teleobiettivo». La ripresa video, quindi, integrerebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.). Il rischio è che i cani vengano maltrattati nuovamente. La Corte Suprema però, pur ammettendo la mancanza di motivazione sotto alcuni profili, afferma che questi non sono idonei a determinare il dissequestro dei cani. Il Collegio, infatti, afferma che, sia il fumus – di cui non è stata contestata l’esistenza – sia il periculum in mora (presupposti del sequestro preventivo) sono pienamente sussistenti. Sottolinea altresì la Cassazione che, se i cani dovessero rimanere nell’abitazione, vi è un concreto pericolo che l’uomo reiteri la sua condotta illecita. Quindi, il ricorso della donna viene rigettato.
Lastampa.it – 20 gennaio 2012