vet33 – Il Comune di Parma, insieme alla sede locale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna, ha realizzato una breve guida contenente indicazioni su come riconoscere i bocconi avvelenati e quali procedure seguire in caso di ritrovamento o sospetto avvelenamento di un animale
La S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare del Comune di Parma ha pubblicato sul proprio sito una sezione dedicata ai bocconi avvelenati, al loro riconoscimento, alle varie tipologie di tossici utilizzati e agli avvelenamenti secondari indotti dall’utilizzo dei rodenticidi anticoagulanti. Il Portale, realizzato con la partecipazione della sede territoriale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Izsler), contiene numerose fotografie, indicazioni e richiami a siti specialistici per approfondire l’argomento, dalla normativa vigente in materia alle procedure di segnalazione di sospetti avvelenamenti.
L’iniziativa
L’idea è nata in seguito al numero sempre più elevato di segnalazioni di sospetti bocconi e sospetti avvelenamenti pervenute nel corso del 2023 e nei primi due mesi del 2024, con un trend in continua crescita.
Poiché oltre il 70% delle segnalazioni dello scorso anno si è poi rivelato negative ai test di laboratorio con un elevato numero di campioni di palle di grasso e semi per uccelli (mangime per foraggiare uccelli selvatici durante l’inverno) consegnati all’Izsler per la ricerca dei possibili veleni, il Comune di Parma ha pensato di realizzate una breve guida al riconoscimento di ciò che può essere un boccone avvelenato e di ciò che, invece, non può esserlo.
L’intento è informare correttamente i cittadini su quali possono essere effettivamente sospetti “bocconi avvelenati” ed evitare la raccolta di un elevato numero di “falsi” campioni che generano allarmismo fra i cittadini e nelle istituzioni coinvolte.
I bocconi avvelenati
I bocconi avvelenati sono preparazioni spesso realizzate in modi molto diversi tra loro. Generalmente sono costituiti da carne (pollo, bovino, salsicce) contenente veleni, sostanze tossiche o nocive, compresi frammenti di vetro, plastica e metallo, materiale esplodente o in grado di causare intossicazioni con gravi lesioni che frequentemente possono determinare la morte del soggetto che li ingerisce. Pertanto, a seconda dei casi, l’azione letale può essere di tipo meccanico – attraverso l’ostruzione delle vie aeree o l’azione lesiva di corpi taglienti sull’apparato digerente – oppure essere determinata da sostanze tossiche. Queste ultime agiscono a livello nervoso, respiratorio o inibendo la coagulazione del sangue (anticoagulanti), causando emorragie diffuse. I tempi di comparsa dei sintomi e il tipo di sintomatologia dipendono dalla sostanza impiegata e dalla sua concentrazione.
La normativa in materia
Per legge, fino agli anni Settanta l’utilizzo di esche e bocconi avvelenati era consentito per il controllo della fauna selvatica considerata “nociva” ma, nonostante da allora in poi sia stato assolutamente vietato, ne è rimasto il retaggio come diffusa pratica illegale.
Prima con il Decreto Ministeriale 22 novembre 1976 riguardante la protezione del lupo e il divieto di utilizzo di bocconi avvelenati, poi con la Legge 27 dicembre 1977 n.968 sulla disciplina dell’attività venatoria, l’impiego di sostanze tossiche e veleni diventò illegale su tutto il territorio nazionale. Inoltre, con la Legge 968/77 la fauna selvatica passò dallo stato di res nullius a quello di res communitatis, diventando proprietà indisponibile dello Stato e quindi tutelata e protetta. Il divieto di utilizzo di sostanze tossiche in qualsiasi modo veicolate, è stato in seguito riconfermato dalla Legge 11 febbraio 1992 n.157, avente per oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo.
In aggiunta alla legge nazionale sulla caccia, a causa del diffondersi del fenomeno dell’avvelenamento doloso degli animali domestici, alcune Regioni negli anni hanno promulgato proprie leggi sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate (tra cui Toscana, Umbria e Puglia).
In seguito alla morte per avvelenamento di vari orsi marsicani verificatasi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e alla percezione che il fenomeno avesse assunto dimensioni incontrollate sull’intero territorio nazionale, fu emanata una specifica Ordinanza Ministeriale nel dicembre 2008, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”.
Con tale dispositivo (modificato e più volte prorogato sino a luglio 2018), gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono stati individuati come laboratori di riferimento per l’effettuazione delle necroscopie degli animali morti per sospetto avvelenamento, per l’esecuzione dell’esame ispettivo sulle esche e per l’esecuzione delle analisi tossicologiche necessarie per confermare i sospetti diagnostici. Nel 2011, infine, il Ministero della Salute ha trasmesso a tutti gli organismi e le strutture interessate dall’applicazione dell’Ordinanza le linee guida per la sua applicazione, redatte in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria, allo scopo di uniformare i comportamenti da tenere nei casi di sospetto avvelenamento doloso di animali, nonché di ritrovamento di esche o bocconi avvelenati.
Infine, il quadro normativo sugli avvelenamenti riconosce un terzo cardine nel Codice Penale: la Legge del 20 luglio 2004 n.189, “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, che ha apportato delle modifiche al Codice Penale, introducendo il titolo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali“ con gli articoli 544 bis e 544 ter. Entrambi trovano applicazione qualora un caso di avvelenamento doloso provochi la morte di un animale o anche solo lesioni o sofferenze.
La normativa vigente fa riferimento all’Ordinanza Ministero della Salute del 12 luglio 2019, “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” e successive modifiche e integrazioni, e prevede che, in caso di segnalazione di sospetto boccone avvelenato o di sospetto avvelenamento pervenuto dal Portale Nazionale degli avvelenamenti dolosi degli Animali, il Sindaco provveda a far eseguire la bonifica della zona e l’apposizione di cartellonistica per avvisare la cittadinanza, oltre a dare disposizioni per l’apertura delle indagini e per l’intensificazione dei controlli.
Gli avvelenamenti secondari
Nel Comune di Parma, per esempio, si sono verificati diversi episodi di rinvenimento di bustine di rodenticida pronte all’uso sparpagliate sul suolo pubblico in aree accessibili sia alla popolazione che agli animali domestici e alla fauna selvatica. Questa pratica è pericolosissima poiché espone a un enorme rischio:
? i bambini, che potrebbero venire erroneamente tratti in inganno dai colori vivaci dei preparati rodenticidi (rosso, blu, verde);
? gli animali domestici, soprattutto i cani, che potrebbero ingerire le bustine spinti dalla curiosità;
? l’avifauna urbana, che ha l’abitudine di cercare cibo fra gli avanzi.
Per questi motivi, è estremamente importante affidare le operazioni di derattizzazione a ditte specializzate, che dispongono di appositi erogatori di esche rodenticide.
Negli ultimi anni, inoltre, sono stati registrati numerosi casi di animali domestici e di fauna selvatica avvelenati da ARs per via indiretta. Si tratta di avvelenamenti secondari, poiché si verificano quando animali non bersaglio dell’intervento di derattizzazione (gatti o esemplari di fauna selvatica) catturano roditori che, pur avendo ingerito esche rodenticide, sono ancora in vita, poiché queste impiegano alcuni giorni per espletare il loro effetto letale. Il fenomeno sta aumentando considerevolmente in seguito a interventi di derattizzazione sempre più massicci per il controllo delle popolazioni di roditori. Sono numerose le pubblicazioni scientifiche che riportano gli effetti secondari non voluti sugli animali domestici e sull’intera catena alimentare.
Per prevenire le infestazioni di topi e ratti esistono tuttavia misure strutturali e gestionali, note con il nome di pest proofing, volte ad impedire l’accesso ai luoghi di alimentazione, di rifugio e di riproduzione, permettendo così di ridurre il quantitativo di rodenticidi utilizzati. Le popolazioni murine, infatti, non possono mai essere eliminate ma devono semplicemente essere tenute sotto controllo qualora la loro proliferazione diventi eccessiva.
Procedure di segnalazione
In caso di ritrovamento di un boccone sospetto avvelenato, l’oggetto in questione non deve essere toccato senza guanti, né odorato, perché l’esca potrebbe contenere sostanze tossiche volatili, velenose anche per inalazione. La prima cosa da fare è segnalare il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale, quindi attendere fino al recupero del materiale, che verrà conferito dagli Agenti al Servizio Veterinario dell’AUSL di competenza per la registrazione della segnalazione, quindi all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di riferimento per le analisi del campione.
In caso di sintomi di sospetto avvelenamento oppure di ingestione di un sospetto boccone avvelenato da parte del proprio animale domestico occorre rivolgersi immediatamente al proprio veterinario di fiducia, che valuterà la situazione e procederà, qualora lo ritenesse necessario, a effettuare sul Portale Nazionale Avvelenamenti le comunicazioni previste per legge.