A seguito della nota ministeriale dell’8 gennaio, che ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla sospensione della deroga sull’utilizzo di richiami vivi, con una comunicazione del 16 gennaio la Sezione veterinaria regionale ha trasmesso alle Ulss il protocollo di campionamento dei richiami vivi stabilito dalla Regione Veneto, invitando i servizi veterinari delle aziende sanitarie a completare i prelievi possibilmente entro la fine del corrente mese. Le disposizioni ministeriali, conseguenti alla positività al virus influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenità in un allevamento di tacchini da carne del Polesine, prevedono tra l’altro un programma di sorveglianza a campione sui richiami vivi rientranti presso l’allevamento o domicilio (in base alla valutazione del rischio). Nel protocollo di campionamento, a due stadi, sono indicati i parametri e le modalità di effettuazione. E cioè la definizione del campione di cacciatori, il numero dei tamponi cloacali da effettuate, la definizione del campione di richiami vivi, il tutto in base alle Ulss di riferimento.
Le indicazioni contenute nella nota del Ministero dell’8 gennaio
Dopo la sospensione della deroga al divieto di utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi disposta il 23 dicembre, la Direzione generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari del ministero della Salute ha ritenuto necessario definire, con la nota dell’8 gennaio, alcune misure minime per la corretta gestione di questi volatili
Le disposizioni si rivolgono ai proprietari di volatili e ai servizi veterinari delle Asl che dovranno definire e attuare un programma di sorveglianza a campione. Dovrà essere valutato qualsiasi sintomo clinico riferibile all’influenza aviaria e i soggetti rientrati dalle zone di caccia ritenute a rischio dovranno essere sottoposti a campionamento tramite tamponi cloacali secondo uno schema definito.
In particolare, i proprietari di tali volatili devono assicurare:
– al momento del rientro presso l’allevamento/domicilio, la comunicazione ai Servizi veterinari delle ASL competenti dell’avvenuto trasferimento dei volatili con indicazione delle zone di caccia dove gli uccelli sono stati utilizzati nel corso della stagione venatoria (se previsto, fornire il documento di rendicontazione);
– la comunicazione di qualsiasi variazione in merito allo stato sanitario degli uccelli da richiamo;
– nel caso si rinvengano soggetti morti, il conferimento tempestivo dei volatili ai Servizi veterinari dell’ASL competente per territorio, i quali provvederanno all’invio all’IZS di riferimento per l’autopsia e la ricerca di virus influenzali;
– al momento del rientro, una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo, il pollame domestico e gli altri volatili detenuti in cattività;
– un’accurata pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto e delle attrezzature utilizzati per il trasporto degli uccelli da richiamo;
– il trasferimento diretto dei volatili da richiamo, per impedire ulteriori contatti a rischio;
– un’accurata pulizia dei recinti eventualmente utilizzati per detenere i volatili presso gli appostamenti di caccia.
Nel luogo di detenzione dei richiami, se la persona addetta al loro governo è la stessa che si occupa anche di altri volatili allevati, devono essere garantite adeguate norme di igiene di carattere personale (lavaggio mani, cambio stivali, ecc.) e generale (attrezzi per il governo e la pulizia distinti).
I Servizi veterinari, a seguito di valutazione del rischio che dovrà tenere in considerazione in particolare la localizzazione delle zone di caccia dove sono stati utilizzati i richiami vivi (aziende faunistico venatorie lagunari), definiranno un programma di sorveglianza a campione. Nell’ambito di tale attività, dovrà essere valutato qualsiasi sintomo clinico riferibile all’influenza aviaria e i soggetti rientrati dalle zone di caccia ritenute a rischio dovranno essere sottoposti a campionamento tramite tamponi cloacali secondo il seguente schema di consistenza:
– fino ai 10 capi: un controllo mediante prelievo di tutti i capi;
– sopra i 10 capi: un controllo mediante prelievo a campione, sugli animali detenuti, comunque non inferiore ai 10 capi
A cura Ufficio stampa Sivemp Veneto – 18 gennaio 2015