Il Ministero della Salute ha disposto la proroga, fino al 31 marzo 2015, delle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile, contenute nell’ordinanza ministeriale 26 agosto 2005. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 303 del 28 dicembre, apporta alcune modifiche alla disciplina vigente conseguenti al mutato contesto europeo e, in particolare, a quanto si è verificato nella Regione Emilia Romagna nell’estate 2013. Dopo 13 anni dall’ultimo focolaio d’influenza aviaria ad alta patogenicità, si è riscontrato infatti un focolaio di aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in un’azienda di galline ovaiole allevate all’aperto. Successivamente l’infezione si è estesa nella regione, interessando un allevamento industriale di tacchini da carne, tre allevamenti industriali di galline ovaiole e, in ultimo, un piccolo allevamento rurale, per un totale di 6 focolai.
Alla situazione epidemiologica dell’Emilia Romagna ha fatto seguito la decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 2013/722/UE, che ha approvato i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, fissando anche il contributo finanziario dell’Unione a tali programmi.
Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, a dicembre la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione relativo all’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni tra cui le “Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili”, con decorrenza dal 1° aprile 2015. E proprio in coincidenza di questa data, il Ministero della Salute mantiene le disposizioni (articoli 3, 4 e 5 della OM del 26 agosto 2005) concernenti le misure sanitarie attinenti l’etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità e ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza nonchè agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo.
In attesa dell’emanazione a livello comunitario di un apposito regolamento in materia di sanità animale di disciplina delle misure di biosicurezza, il Ministero italiano conferma le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria introdotte nel 2005″ anche in considerazione della persistente circolazione di virus influenzali sottotipi H5 e N7 a bassa patogenicità negli allevamenti della filiera rurale e della catena di produzione industriale, dal 2007 ad oggi, che hanno interessatole regioni ad elevata vocazione avicola.
All’ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1: 1) al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 336/1999» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo n. 158/2006»; 2) il comma 3 e’ abrogato;
b) all’art. 5-bis: 1) al comma 1, le parole: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l’influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011, n. 2011/807/CE, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonche’ del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi» sono sostituite dalle seguenti: «nel Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l’influenza aviaria approvato con decisione di esecuzione della Commissione del 29 novembre 2013, n. 2013/722/UE recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonche’ del contributo finanziario dell’Unione a detti programmi»; 2) al comma 2, dopo la parola «venatoria» sono aggiunte le seguenti: «sentito il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)»;
c) all’art. 5-ter: 1) al comma 1, le parole «individuano gli allevamenti all’aperto, sia rurali che industriali, che devono essere sottoposti a misure di biosicurezza contenute nell’Allegato A della presente ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «individuano e trasmettono al Ministero della salute l’elenco delle aree nelle quali sono vietate le tipologie di allevamento ritenute ad elevato rischio sia di introduzione sia di diffusione dell’influenza aviaria»;2) il comma 2 e’ abrogato.
d) all’allegato A:
1) al capitolo «Requisiti strutturali degli allevamenti», paragrafo 2, lettera c), le parole «dei riproduttori» sono sostituite dalla seguente: «industriale»;
2) al capitolo «Norme di conduzione», paragrafo 8, dopo la parola «volatili» sono inserite le seguenti: «e nelle aree del territorio non incluse dell’elenco delle «aree ad elevato rischio» individuate secondo i criteri di cui all’Allegato C»;
3) al capitolo «Pulizie e disinfezioni», paragrafo 4, dopo la parola «Allegato C)» sono inserite le seguenti: «e negli allevamenti avicoli, situati al di fuori di zone soggette a provvedimentirestrittivi per malattie infettive e diffusive dei volatili»;
4) al capitolo «Animali morti», paragrafo 3, le parole: «Detti animali morti devono essere trasportati ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa in materia tramite mezzi autorizzati.» sono espunte.
e) all’allegato C: «Fattori di rischio di introduzione del virus nel pollame», le parole «- distanza dell’azienda da», sono sostituite dalle seguenti: «- vicinanza dell’azienda a».
2 gennaio 2013 – riproduzione riservata