Con dispositivo del 31 agosto della Direzione generale Sanità animale, il Ministero della Salute proroga e integra le misure di riduzione del rischio (Dispositivo 30 marzo 2017) e i sistemi di individuazione precoce dei rischi di introduzione, attraverso i volatili selvatici, dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nelle aziende, nonché misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende. Le misure disposte dal provvedimento sono efficaci dal 1 settembre 2017 e restano in vigore fino al 31 ottobre 2017.
Nella premessa il dispositivo rileva che la maggior parte dei virus, che hanno interessato il settore avicolo commerciale, sono stati introdotti negli allevamenti di pollame mediante contatto diretto o indiretto con uccelli selvatici e che al momento non è possibile stabilire il rischio di ulteriore introduzione della malattia in relazione alla prossima stagione migratoria. Pertanto è opportuno continuare ad attenuare i rischi posti dall’influenza aviaria ad alta patogenicità mantenendo misure di biosicurezza, sistemi di individuazione precoce e determinate misure volte a prevenire la possibile introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito di contatti tra l’avifauna selvatica e il pollame domestico.
Individuazione zone ad alto rischio – Parametri
Il dispositivo individua le «zone ad alto rischio» a livello nazionale (tra queste la maggior parte del territorio veneto), riportate nell’Allegato I al provvedimento. Per l’individuazione delle aree di cui si è tenuto conto dei seguenti parametri: situazione epidemiologica, con particolare riferimento a individuazione di virus HPAI nei volatili selvatici, comparsa, in aziende che detengono pollame, di focolai di HPAI epidemiologicamente collegati all’individuazione dei virus HPAI negli uccelli selvatici; fattori di rischio di introduzione dei virus HPAI nelle aziende, con particolare riferimento a ubicazione delle aziende lungo le rotte migratorie degli uccelli e nelle aree di svernamento dei volatili selvatici, distanza delle aziende da zone umide, stagni, paludi, laghi o fiumi dove possono radunarsi gli uccelli acquatici migratori, ubicazione delle aziende in zone caratterizzate da un’alta densità di uccelli migratori, in particolare uccelli acquatici; ulteriori fattori di rischio di diffusione dei virus dell’HPAI, in particolare qualora la zona sia caratterizzata da elevata densità di aziende in particolare per quanto riguarda gli allevamenti di tacchini da carne e galline per la produzione di uova da consumo (DPPA), sia elevata l’intensità della circolazione di pollame, mezzi e persone all’interno di aziende e tra aziende, nonché degli altri contatti diretti e indiretti tra le aziende; risultati del programma di sorveglianza di cui all’articolo 3 del dlgs n. 9/2010.
Riduzione del rischio
Al fine di ridurre il rischio di trasmissione dei virus HPAI dai volatili selvatici al pollame nelle zone ad alto rischio di cui all’articolo 2, a seconda della situazione epidemiologica e per il tempo necessario, sono vietate le seguenti attività:
a) allevare il pollame all’aria aperta;
b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici;
c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali;d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali;
e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi («uccelli da richiamo») e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate al comma 1, che devono essere comunicate al Ministero della Salute.
Deroghe
Qualora siano in atto tutte le misure di biosicurezza previste dall’Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche, le regioni e le province autonome, previa valutazione della situazione epidemiologica e del rischio di introduzione della malattia a seguito di contatto con l’avifauna selvatica, possono autorizzare le seguenti attività:
a) l’allevamento di pollame all’aria aperta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
b) il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti o tetti o altri mezzi adeguati;
oppure
- il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l’atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l’acqua destinati al pollame.
- la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali nel rispetto dei criteri di cui agli allegati II e III al presente provvedimento.
In caso di rilievo di non conformità da parte dei Servizi veterinari in sede di verifica dell’applicazione delle misure di biosicurezza di cui al comma 1, la deroga viene immediatamente sospesa fino all’avvenuta rimozione della non conformità rilevata.
I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria localmente competente qualsiasi variazione degli aspetti sanitari e dei parametri produttivi di allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua, alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto dell’età degli animali, delle specie avicole e dei tipi di produzione.
Dispositivo Dgsaf 31 agosto 2017
1 settembre 2017