Il ministero della Salute ha ritenuto di rivedere le misure di controllo straordinario, la vigilanza veterinaria permanente, la verifica dell’attuazione delle misure di biosicurezza e l’individuazione dei territori a rischio di introduzione e diffusione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Con dispositivo odierno il direttore generale della Sanità animale, Silvio Borrello, ha disposto l’applicazione di misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale. Previste anche misure volte a sensibilizzare i proprietari a tali rischi e alla necessità di attuare o rafforzare le misure di biosicurezza nelle loro aziende. Il dispositivo rimarrà in vigore fino al 31 maggio 2017.
La rigorosa applicazione delle misure di biosicurezza e di riduzione del rischio rappresentano il mezzo più efficace per prevenire la trasmissione dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità, sia del sottotipo H5 sia del sottotipo H7, direttamente o indirettamente, dai volatili selvatici ad aziende che detengono pollame e volatili in cattività.
Misure per le zone “ad alto rischio”
L’Allegato I del dispositivo dirigenziale elenca le zone ad alto rischio di introduzione di virus influenzali ad alta patogenicità H5 e H7. L’elenco si basa sul riesame dei fattori di rischio di introduzione, nelle popolazioni di pollame, dei virus influenzali ad alta patogenicità. In tali zone sono vietate le seguenti attività: a) allevare il pollame all’aria aperta; b) utilizzare per l’abbeveraggio del pollame acqua proveniente da serbatoi di superficie cui possono avere accesso i volatili selvatici; c) stoccare i mangimi e le lettiere per il pollame in assenza di protezione da volatili selvatici o da altri animali; d) la concentrazione di pollame e altri volatili in cattività in occasione di mercati, mostre, esposizioni ed eventi culturali; e) utilizzare gli uccelli da richiamo degli ordini Anseriformi e Caradriformi e detenerli in condizioni tali da consentire il contatto con altri volatili.
Le regioni e province autonome possono individuare ulteriori misure di riduzione del rischio, oltre a quelle elencate, che devono essere comunicate al Ministero della Salute
Per le deroghe accordabili, i Servizi veternari dovranno verificare le autodichiarazioni dei detentori sul rispetto di tutte le misure di biosicurezza disposte con l’Ordinanza 26 agosto 2005.
Sistemi di individuazione precoce
I proprietari e i detentori degli animali devono segnalare immediatamente all’Autorità sanitaria qualsiasi variazione, produttiva e sanitaria, presente in allevamento, in particolare in merito al consumo di mangime ed acqua e alla produzione di uova, al tasso di mortalità osservato e qualsiasi altro segno indicativo della presenza di patologie, tenendo conto di una variazione di questi parametri in specie avicole e tipi di produzione diversi.
Il dispositivo dirigenziale emanato oggi abroga quanto contenuto nelle note del 9 novembre 2016 e del 7 dicembre 2016 e il Dispositivo dirigenziale del 30 dicembre 2016.
Dispositivo dirigenziale 30 marzo 2017 – Influenza aviaria ad alta patogenicità. Applicazione misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sul territorio nazionale
DGSAF 8242 del 30/03/2017 – Influenza aviaria. Articolo 23, comma 2, lettera d) dlgs n. 9/2010. Categorizzazione dei sottoprodotti (SOA) derivanti dalla macellazione.
30 marzo 2019