E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2017 l’ordinanza del ministero della Salute che modifica e proroga al 31 dicembre 2018 le misure di biosicurezza e le altre misure di polizia veterinaria, introdotte con l’ordinanza ministeriale 26 agosto 2005, per ridurre il rischio di diffusione del virus dell’influenza aviaria.
A fronte della situazione epidemiologica nazionale e della circolazione dei sottotipi ad alta patogenicità H5N8 negli allevamenti della filiera avicola rurale e della catena di produzione industriale, il Minsalute ritiene necessario mantenere livelli elevati di tutela della salute animale e di sanità pubblica, in attesa di adottare, entro il 21 aprile 2019, gli atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) n. 2016/429, che entrerà in vigore in quella data.
L’ordinanza ricorda che, corso del 2017, sul territorio delle Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna si sono registrate positività al virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in allevamenti di tacchini da carne, galline ovaiole e broiler.
La Commissione europea ha approvato (Working Document SANTE/11788/2017) il Programma di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per l’influenza aviaria presentato dall’Italia per il 2018.
Inoltre a livello internazionale l’influenza aviaria è ancora diffusa e, pertanto, è necessario mantenere elevato il sistema di controllo e tracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza atta o destinata ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
Il Ministero ricorda che per aumentare la biosicurezza, l’Efsa ritiene che gli allevatori avicoli debbano adottare misure tese a evitare il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e pollame ed evitare lo spostamento degli animali da un allevamento all’altro.
8 gennaio 2018