La Direzione generale sanità animale del Ministero della Salute ha emanato un nuovo dispositivo dirigenziale che modifica e integra i dispositivi dirigenziali del 26 gennaio 2017 e del 15 febbraio 2017 in merito all’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8 che sta interessando il Nord Italia e in particolare la Regione Veneto. Le modifiche intervengono proprio alla luce della situazione epidemiologica in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. In particolare a seguito di conferma della positività ad un virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H5N8 in due allevamenti di tacchini da carne siti nei Comuni di Mira (VE), Piove di Sacco (PD), in un allevamento di galline ovaiole sito nel Comune di Porto Viro (RO) e in un allevamento di Gazzo Veronese (VR) e in un allevamento di tacchini da carne sito nel Comune di Monzambano (Mantova) nelle vicinanze del confine con la provincia di Verona che ha rese necessarie misure restrittive anche nel terriorio veneto.
Il dispositivo abroga quanto riportato all’articolo 2, comma 2, lettera d. (“Il divieto di accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all’interno del territorio dei comuni di cui all’allegato I (ulteriore zona di restrizione”) del Dispositivo dirigenziale n. 1941 del 26 gennaio 2017.
L’articolo 1, comma 2, lettera d., puntato è modificato ed integrato come di seguito: è possibile inviare altri volatili diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR agli impianti di macellazione situati nel territorio di altre Regioni previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto all’allegato II.
Bis. E’ possibile movimentare altri volatili, diversi dai tacchini da carne, galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti situati nella ZUR verso impianti di macellazione all’interno della stessa regione, previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico, nel rispetto di quanto previsto nell’allegato II. Le Regioni interessate dall’istituzione della ZUR potranno decidere se attuare misure di controllo aggiuntive oltre a quelle definite nel presente punto.
Ter. E possibile movimentare galline ovaiole a fine carriera, oche e anatre da allevamenti nella ZUR verso impianti di macellazione, situati sia all’interno che all’esterno della ZUR, previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico; gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell’allegato III, di tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell’antigene virale, nelle 48 ore precedenti il primo carico nel rispetto di quanto previsto all’allegato II.
L’allegato I del dispositivo DGSAF n. 3833 del 15 febbraio 2017 è sostituto dall’allegato I del nuovo provvedimento.
A seguito degli ultimi sviluppi e del nuovo dispositivo ministeriale l’Unità organizzativa regione Veterinaria in collaborazione con l’IZS delle Venezie ha predisposto uno schema riassuntivo per le movimentazioni (e relativi controlli) di volatili da ZP, ZS e ZUR.
Da questo momento le movimentazioni di broiler e uova (da consumo o da cova) all’interno delle zone di sorveglianza (istituite attorno ai focolai) vengono autorizzate dalle ULSS; le autorizzazioni delle movimentazioni in partenza da ZS verso altre Regioni, invece, permangono in capo alle Regioni coinvolte (di partenza e di destino), sentito anche il parere del Ministero della Salute.
Le movimentazioni sia intra che extra Zur (anche verso fuori Regione) non sono soggette ad autorizzazione regionale, bensì (come previsto dal dispositivo ministeriale) possono avvenire previa effettuazione dei controlli riassunti nello schema allegato.
Fatto salvo quanto previsto dal D.L.vo 9/2010, dalle Ordinanze regionali del Veneto (emanate a seguito di focolai di HPAI) e dai dispositivi nazionali, viene ribadita infine:
– La necessità che, da parte di tutti gli allevatori/Filiere avicole, vengano rispettate rigorosamente le autorizzazioni agli spostamenti/macellazioni finora concesse (nonchè le disposizioni vigenti);
– Si ricorda che è compito del S.V. Az.ULSS di informare i propri allevatori ricadenti nelle aree di restrizione (ZP, ZS, ZUR) dei divieti (es. di accasamento, movimentazione, etc.) in vigore.
Il dispositivo dirigenziale del 22 febbraio 2017
22 febbraio 2017