La Direzione generale della Sanità Animale ha integrato il dispositivo emanato il 15 febbraio scorso. Con le nuove disposizioni vengono modificate le indicazioni precedenti e vietato l’accasamento dei tacchini da carne negli allevamenti ricadenti all’interno del territtorio dei comuni di cui all’allegato I (ZUR) del dispositivo dirigenziale emanato il 15 febbraio scorso (e cioè per il Veneto tutto il territorio della provincia di Verona a sud dell’Autostrada A4 (Milano – Venezia) non ricompreso nelle ZP e ZS). In deroga a tale divieto il Ministero della Salute può concedere l’autorizzazione all’accasamento dei tacchini nella ZUR, previa richiesta e valutazione positiva della Regione interessata e su parere favorevole dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviaria. Le misure restrittive concernenti il divieto di accasamento dei tacchini da carne nella zona di restrizione istituita il 15 febbraio scorso, potranno essere rivalutate sulla base dell’evoluzione epidemiologica
Anche tenuto conto che alcune aree già sottoposte a provvedimenti restrittivi risultano a minor rischio per quanto riguarda la diffusione della malattia.
6 marzo 2017