Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 della Commissione dell’11 marzo 2022 relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965) o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Gli additivi sopra elencati e specificati nell’allegato al Regolamento pubblicato in data 11 marzo u.s., appartenenti alla categoria “additivi tecnologici” e al gruppo funzionale “conservanti” o “regolatori dell’acidità”, sono autorizzati come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate nello specifico allegato.
Si specifica che gli additivi riportati nell’allegato e le premiscele contenenti tali additivi, prodotti ed etichettati prima del 3 ottobre 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi specificati nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 3 aprile 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 3 aprile 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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Fonte: Eur-Lex (Ruminantia)