Problematica l’aliquota Iva ordinaria sulle «somministrazioni» di alimenti e bevande nei distributori automatici installati in luoghi diversi da quelli agevolati, prevista dal dl n. 63/2013
In alcuni casi, infatti, il prodotto prelevato al distributore pagherebbe un’imposta superiore a quella che normalmente grava sulla vendita. Per esempio, patatine, frullati di frutta, snack di panetteria quali crackers, tarallucci ecc., se acquistati in negozio scontano l’Iva del 10%, mentre se prelevati dall’apparecchio automatico l’imposta sale al 21%. Ma questo non avrebbe molto senso e contrasterebbe con il principio di neutralità che informa il sistema dell’Iva comunitaria, il quale vieta di trattare in maniera diversa operazioni sostanzialmente identiche.
Eppure sembra proprio questo l’effetto delle modifiche che l’art. 20 del dl n. 63/2013 ha apportato alla tabella A allegata al dpr n. 633/72, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 (c’è dunque tutto il tempo, eventualmente, per correggere il tiro).
Prima delle modifiche, le somministrazioni di alimenti e bevande mediante apparecchi distributori automatici erano così tassate dalla legge Iva:
– aliquota del 4% per i distributori collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività; ciò in base al n. 38) della tabella A, parte II;
– aliquota del 10% per i distributori collocati in luoghi diversi da quelli di cui sopra (es. pubbliche vie, centri commerciali, negozi, stazioni ferroviarie, aeroporti); ciò in base alla previsione generale del n. 121 della tabella A, parte III, riguardante tutti i servizi di «somministrazioni di alimenti e bevande».
ItaliaOggi – 9 giugno 2013