I decreti legislativi approvati recentemente in tema di pubblico impiego (il Dlgs 75/172 e il testo approvato lunedì scorso in via definitiva dal Consiglio dei ministri, in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») hanno cambiato in misura rilevante la disciplina dei licenziamenti dei dipendenti pubblici, sia dal punto vista della procedura, sia da quello delle sanzioni applicabili.
La procedura cambia per i dipendenti colti in flagranza per la commissione di illeciti che, ai sensi del Testo unico sul pubblico impiego, sono sanzionati con il licenziamento (assenteismo, gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, illeciti dolosi o gravemente colposi, reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, insufficiente rendimento eccetera).
Per tutti questi illeciti, le nuove regole introducono una procedura accelerata, che comporta sospensione dal servizio del dipendente colto in flagranza, entro le successive 48 ore dal fatto (commi 3 bis e 3 ter).
Dopo l’accertamento dell’illecito in flagranza, il responsabile della struttura di appartenenza (o l’ufficio disciplinare competente, se viene a conoscenza prima del fatto) è obbligato a disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentirlo preventivamente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto, con un provvedimento motivato.
La sospensione è una misura diversa dal licenziamento, ma i suoi effetti concreti – uscita immediata dal lavoro, sospensione della retribuzione – avranno tuttavia un effetto sostanzialmente anticipatorio dell’eventuale, futura misura di recesso dal rapporto.
Per evitare che eventuali ritardi producano un ingiustificato vantaggio a favore del dipendente, la legge precisa che il superamento del termine di 48 ore per comminare la sospensione non determina inefficacia della sospensione stessa e non comporta la decadenza dall’azione disciplinare.
Dopo la sospensione, viene velocizzata anche la procedura disciplinare. Contestualmente all’irrogazione della sospensione cautelare, il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all’ufficio disciplinare, che deve avviare e concludere il relativo procedimento a carico del dipendente entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell’atto (o all’avvenuta conoscenza del fatto).
Le novità, come accennato, non si fermano alla fase procedurale, ma riguardano anche il regime sanzionatorio: il Dlgs 75/2017, con una disposizione applicabile a tutti i licenziamenti (non solo, quindi, quelli rientranti nella procedura accelerata sopra descritta), stabilisce che in caso di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, il giudice dispone la reintegrazione del dipendente pubblico sul posto di lavoro, oltre a riconoscere un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Il calcolo dell’indennità decorre dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, ma è soggetta a un limite massimo, prima non previsto. L’indennizzo, infatti, non può superare le 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorativa; il datore di lavoro è condannato, inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Questa regola risolve – almeno per il futuro – la diatriba circa l’applicabilità ai dipendenti pubblici della legge Fornero oppure del “vecchio” articolo 18, con una soluzione di compromesso che di fatto riconosce l’applicazione delle tutele originarie dello Statuto ma ne limita gli effetti economici, secondo lo spirito della legge 92/12.
Giampiero Falasca – Il Sole 24 Ore – 13 luglio 2017