II veterinario aziendale è un medico veterinario libero professionista che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l’operatore, definito con atto formale. E incaricato formalmente dall’operatore, comunica l’incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio utilizzando l’apposita funzionalità predisposta nella Banca Dati Nazionale (BON) dell’Anagrafe zootecnica
Arriva il “veterinario aziendale”. Che avrà il compito di gestire il sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio-sorveglianza, che assicura la raccolta, la gestione e l’interscambio delle informazioni tra l’operatore del settore alimentare che alleva animali destinati alla produzione di alimenti e le autorità competenti del settore veterinario, della sicurezza alimentare e dei mangimi.
Il testo dell’intesa che lo prevede è all’esame della Stato-Regioni, anche se i governtaori hanno già manifestato il loro assenso.
Il sistema informativo nazionale per le reti di epidemio-sorveglianza deve garantire per le Regioni la cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali preesistenti anche in base al Codice dell’Amministrazione Digitale. In fase di prima applicazione del decreto va previsto che il corso Ecm per il veterinario aziendale che il provvedimento indica, possa essere soddisfatto entro dodici mesi dall’accettazione dell’incarico. Altro paletto delle Regioni è che nel manuale applicativo, sia previsto che le registrazioni supplementari e le misure da attuare per la biosicurezza, la sanità animale e il benessere animale siano effettuate in base al Regolamento UE 429/2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
Il veterinario aziendale è iscritto all’Ordine dei medici veterinari; ha partecipato in ambito Ecm ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell’allegato al provvedimento; non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi; non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all’azienda zootecnica o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti .
La Federazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti. La decadenza dei requisiti professionali e/o sopraggiunte sanzioni disciplinari per documentate violazioni deontologiche e/o di legge possono comportare la cancellazione dall’ elenco.
II veterinario aziendale, incaricato formalmente dall’operatore, comunica l’incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio veterinario ufficiale competente per territorio utilizzando l’apposita funzionalità predisposta nella Banca Dati Nazionale (BON) dell’Anagrafe zootecnica.
II veterinario aziendale deve:
a. fornire all’operatore informazioni e assistenza perché siano adottate misure e iniziative per garantire la qualifica sanitaria dell’azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell’allevamento, il benessere animate e la salubrità dei mangimi;
b. assicurare ii rispetto delle disposizioni riguardanti la notifica obbligatoria delle malattie infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell’operatore;
c. offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i Servizi veterinari ufficiali;
d. fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;
e. offrire supporto nella gestione dell’identificazione e della registrazione degli animali;
f. assicurare, per quanto possibile e in collaborazione con i Servizi veterinari ufficiali e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, l’accertamento della causa di morte degli animali e fornire assistenza e supporto per ii corretto smaltimento delle spoglie animali;
g. fornire supporto all’operatore per ii rispetto delle disposizioni in materia di impiego dei medicinali veterinari e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del controllo dello sviluppo dell’antimicrobico resistenza.
Il veterinario aziendale inserisce nel Sistema informativo le informazioni sulla gestione sanitaria dell’allevamento, dell’attività sanitaria svolta, gli accertamenti eseguiti e i trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti. La Direzione generate della sanita animale e dei farmaci veterinari definisce nel Manuale operativo le procedure operative per la messa a disposizione di queste informazioni.
Il Veterinario aziendale incaricato dall’operatore assume la responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.
Quotidiano sanità – 9 novembre 2017