Per il computo dell’esperienza professionale necessaria per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice sono utili i periodi di attività del personale a tempo determinato assoggettato a tutte le regole del rapporto di lavoro dei medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale e, quindi, anche ai processi di verifica e valutazione dei risultati raggiunti nello svolgimento dell’attività professionale e gestionale, che consentono di accertare la reale sussistenza dei requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico di livello superiore. Così l’Aran in un parere pubblicato in questi giorni. Secondo l’Agenzia l’attività prestata in regime di cococo è invece esclusa. Le aziende, quindi, possono conferire incarichi professionali o di struttura semplice, non solo ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato, purché il loro rapporto di lavoro sia caratterizzato da alcune condizioni imprescindibili, tra cui svolto la relativa attività di servizio “continuativamente”.
A questo proposito Fvm fa notare come la Corte di Giustizia Ue abbia posto un chiaro divieto alla discriminazione fra periodi di lavoro che abbiano avuto soluzioni di continuità e quelli che non ne abbiano invece avuta alcuna.
Il parere Aran
Sempre più spesso pervengono all’Aran richieste di assistenza da parte delle aziende del servizio sanitario nazionale per l’interpretazione corretta dei servizi prestati dai dirigenti medici e veterinari e utili ai fini del computo dell’esperienza professionale necessaria per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice.
La questione riveste particolare importanza poiché, nell’attuale previsione contrattuale, al servizio prestato in qualità di dirigente a tempo indeterminato si affianca anche l’attività medico-veterinaria effettuata a tempo determinato. Considerata l’attuale flessibilità e la diversificazione dei contratti di lavoro, da più parti si richiede se l’attività, comunque prestata e, quindi, anche in regime di Co. Co. Co., possa essere ricompresa in tale fattispecie e quindi possa essere considerata anch’essa utile ai fini dell’assegnazione dell’incarico di direzione di struttura semplice.
Nel merito, infatti, si rileva che l’art. 10, comma 1, del CCNL della dirigenza medico-veterinaria del 17 ottobre 2008, titolato “Disposizioni particolari”, è intervenuto sulle modalità di calcolo dell’esperienza professionale necessaria per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, includendo nel computo dell’attività svolta anche i periodi effettuati a tempo determinato, purché senza soluzione di continuità.
Il citato articolo stabilisce che nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell’art. 27, comma 1 letto b) e c) del CCNL dell’8 giugno 2000, rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.
Sotto il profilo soggettivo, tale norma offre la possibilità alle aziende e agli enti di conferire incarichi professionali o di struttura semplice, non solo ai dirigenti con rapporto a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato, purché il loro rapporto di lavoro sia caratterizzato da due condizioni imprescindibili, che sono finalizzate a garantire il possesso delle capacità professionali per ricoprire un incarico di maggior rilievo funzionale:
la prima è che abbiano svolto la relativa attività di servizio “continuativamente”, nella considerazione che eventuali periodi di interruzione o di prolungata inattività potrebbero indebolire il livello di professionalità acquisito nello svolgimento delle funzioni mediche;
la seconda è che la precedente attività sia stata effettuata presso enti o strutture anche diversi tra loro, ma sempre nell’ambito del servizio sanitario nazionale.
Tale precisazione ha l’obiettivo di garantire che anche il personale a tempo determinato sia assoggettato a tutte le regole che presiedono il rapporto di lavoro dei medici e veterinari del servizio sanitario nazionale e, quindi, anche ai processi di verifica e valutazione dei risultati raggiunti nello svolgimento dell’attività professionale e gestionale, che consentono di accertare la reale sussistenza di tutti i requisiti necessari per l’affidamento dell’incarico di livello superiore.
Per quanto attiene all’ambito oggettivo di applicazione di tale disposizione, le parti negoziali hanno utilizzato l’inciso incarico dirigenziale a tempo determinato, con ciò considerando utili e, quindi, suscettibili di positivo apprezzamento, i servizi prestati in qualità di dirigente medico-veterinario “con incarico dirigenziale” a tempo determinato, sia ex art. 16 del CCNL dell’area medico-veterinaria del 5 dicembre 1996, come sostituito dall’art. 1 del CCNL del 5 agosto 1997, che quelli prestati ai sensi dell’art. 15 septies del d.lgs. 502 del 1992 e s.m.i.
Risulta, pertanto, essere esclusa dal computo di cui sopra solo l’attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Le osservazioni di Fvm
Dobbiamo tuttavia segnalare come l’Unione Europea, prima con specifica Direttiva, recepita sì dal nostro Ordinamento ma – sorprendentemente – disattesa anche nei CCNL di categoria, poi con molteplici pronunce in sede giurisdizionale da parte della Corte di Giustizia (CGE), abbia posto un chiaro divieto alla discriminazione fra periodi di lavoro che abbiano avuto soluzioni di continuità e quelli che non ne abbiano invece avuta alcuna.
Sicché FVM (SIVeMP in assistenza ai veterinari e SMI in assistenza ai medici) ha avviato una specifica azione legale sul territorio nazionale, tuttora in itinere, che ha iniziato a produrre pronunce favorevoli anche presso diverse sedi giurisdizionali italiane. Confidiamo perciò nel consolidamento di tali indirizzi, auspicando una maggiore attenzione da parte anche degli Enti che istituzionalmente dovrebbero a tal punto dare congrui riscontri a detta rilevante criticità; data dall’ennesimo mancato rispetto di taluni diritti da parte del nostro Paese in relazione a ciò che invece l’Unione Europea ritiene da tempo inconfutabile.
8 febbraio 2014