Con ordinanza del 25 ottobre 2012 il tribunale di Milano, la prima sulle nuove regole processuali, ha fornito una prima interpretazione, di segno restrittivo, sull’applicazione del nuovo rito speciale in materia di impugnazione dei licenziamenti.
Per il tribunale il procedimento sommario delienato dalla Legge Fornero non riguarda le controversie in cui la decisione sul licenziamento presuppone una diversa qualificazione sulla titolarità del rapporto di lavoro. Afferma, in questo senso, l’ordinanza che, poiché il lavoratore rivendicava il diritto alla reintegrazione in capo ad un datore di lavoro diverso da quello che aveva formalmente proceduto all’assunzione, la lite non poteva essere decisa usufruendo del rito abbreviato per i licenziamenti assistiti dalla tutela dell’articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. La decisione sulla domanda riguardante il licenziamento presupponeva che venisse decisa, sia pure solo incidentalmente, quella sulla titolarità effettiva del rapporto di lavoro sottostante, la quale ultima risulta, secondo l’ordinanza, esclusa dall’ambito del nuovo strumento processuale abbreviato. Il nuovo rito sommario disciplinato dall’articolo 1, commi 47 e 48, della Legge 92/2012 ha un carattere speciale che, secondo quanto si legge nell’ordinanza del Tribunale di Milano, limita le decisioni a quelle sole domande in cui è richiesta la reintegrazione alle dipendenze del medesimo datore di lavoro che ha proceduto alla intimazione del licenziamento, restando escluse, viceversa, tutte quelle controversie nelle quali la pronuncia reintegratoria presuppone un’indagine istruttoria volta ad accertare, anche se in via preliminare o incidentale, che la titolarità del rapporto di lavoro deve essere imputata ad altro datore di lavoro, diverso da quello che aveva formalmente in carico il rapporto. L’interpretazione ha come conseguenza la riduzione dell’ambito di applicazione del rito speciale dal momento che esclude quelle controversie nelle quali si chiede una diversa qualificazione del rapporto di lavoro sottostante sotto il profilo, quantomeno, della sua riconducibilità ad un datore di lavoro che non è quello che aveva formalmente assunto il dipendente licenziato. Tra le cause interessate quelle in materia di licenziamento che presuppongono un accertamento sulla regolarità del contratto di somministrazione di lavoro, nelle quali la titolarità del rapporto è rivendicata in capo all’utilizzatore delle prestazioni. Ma a essere escluse sono anche le controversie nelle quali, ai fini della determinazione del requisito dimensionale che consente di usufruire del regime di tutela dell’articolo 18, si deduce l’esistenza di un collegamento societario preordinato in frode alla legge. Non comprese poi le controversie in cui, per ricondurre il rapporto al soggetto committente, è contestata la genuinità di un appalto per prestazioni d’opera o di servizi. La tesi del Giudice milanese sembra porsi, peraltro, in aprto contrasto con lo stesso tenore letterale della norma perchè non considera che il nuovo procedimento sommario si applica anche alle controversie sui licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro sottostante.
Il Sole 24 Ore – 29 ottobre 2012